Su Il Sole 24 Ore di oggi il punto di Claudio Ceradini sui criteri di nomina nei diversi uffici giudizia

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Su Il Sole 24 Ore di oggi ho potuto fare il punto con Enrico Comparotto e Martino Vinco sui criteri di nomina che i diversi uffici giudiziari adottano nella nomina di curatori, commissari e liquidatori giudiziali, e che progressivamente vengono resi noti con circolari dedicate. La sintesi conduce a concludere che inizi a rafforzarsi, in un ambito in cui al potere discrezionale ed insindacabile del tribunale, radicato sulla natura fiduciaria della designazione, una nuova esigenza, costituita da una gestione degli incarichi maggiormente improntata alla trasparenza ed alla equa ripartizione tra professionisti.

Il richiamo alla trasparenza proviene da più elementi. Il quarto comma dell’art. 28, Legge Fallimentare, introdotto con DL 83/2015, dispone la istituzione di registro nazionale, accessibile al pubblico, in cui confluiscano i provvedimenti di nomina. L’operatività è rinviata, in forza delle disposizioni transitorie (articolo 23, comma 4, medesimo decreto) ai sessanta giorni successivi alla pubblicazione delle relative specifiche tecniche, e tuttavia la finalità di incidere sulla trasparenza delle decisioni è evidente. Nello stesso senso anche l’articolo 3 del Decreto Legge 59/2016, che in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 24 del Regolamento UE 848/2015, dispone la istituzione di registro elettronico delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, parzialmente pubblico, in cui confluiscano dettagliate indicazioni relative alle procedure aperte, per organi nominati, termini e sviluppo, ivi comprese anche le informazioni di cui al citato art. 28 L.F..

Pur nella diversità che consegue alla indiscutibile autonomia degli uffici di provvedersi regole e criteri, emergono dalle circolari alcuni schemi di riferimento piuttosto marcati, riferibili da un lato alla esigenza di tutelare l’interesse pubblicistico al regolare (ed auspicabilmente rapido) svolgersi della procedura ed al suo buon esito, e dall’altro alla più recente domanda di trasparenza ed informativa.

La declinazione dell’interesse generale, nel solco di quanto dal 2010 il tribunale di Milano volle regolamentare, richiede il riconoscimento di requisiti specifici in capo ai professionisti incaricati. Piuttosto diffuso il riferimento alla competenza, imprescindibile per incarichi complessi, e che si traduce nella compilazione e manutenzione di elenchi, a cura dei tribunali o degli organi professionali, da cui selezionare di volta in volta il candidato. Ugualmente percorso il criterio della efficienza, peraltro secondo criteri esclusivamente ancorati alla valutazione dei risultati raggiunti in procedure in corso o conclusesi, e variamente articolati, dalla semplice previsione di una età massima, alla efficace nomina di collegi ove la sinergia delle specializzazioni potesse essere d’ausilio, sino alla assegnazione di rating o coefficienti a sintesi delle capacità espresse. Non compare pressochè mai (fa eccezione il tribunale di Roma, circolare del 23 marzo 2017) un esplicito riferimento all’organizzazione del professionista, requisito peraltro espunto, in sede di conversione del decreto 83/2015, anche dalla modifica dell’art. 28 legge Fallimentare, che invece disponeva il possesso per il curatore di una struttura organizzativa e di risorse umane che apparissero adeguate a rispettare i tempi imposti dal programma di liquidazione, disciplinato dall’articolo 104-ter Legge Fallimentare.

Anche sul versante nuovo, della trasparenza ed equa distribuzione degli incarichi, una certa uniformità emerge. E’ diffusa l’attenzione alla redditività delle nomine, cosicchè all’incarico remunerativo è opportuno se ne accompagnino in capo al medesimo professionista altri di minore soddisfazione. Quasi tutti gli uffici prevedono inoltre che il curatore o il commissario giudiziale comunichino subito dopo la nomina l’elenco degli incarichi ricevuti precedentemente, per procedure concluse o in corso, e che informino costantemente sugli incarichi da loro conferiti. Infine, alcuni uffici (tribunale di Milano e Fermo) dispongono la pubblicazione digitale delle nomine intervenute.

Incisivo anche il potere del tribunale in termini di revoca. I giustificati motivi richiesti dall’articolo 23 Legge Fallimentare di fatto superano la specifica inadempienza, sino a divenire ragioni di mera convenienza ed opportunità, nel superiore interesse della procedura.

Questi, in estrema sintesi, i principi generali cui i diversi uffici si richiamano nelle loro circolari:

  1. Trasparenza

La nomina del Curatore/Commissario Giudiziale, rimessa alla discrezionalità del Tribunale, viene effettuata tra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L. Fall. e iscritti in appositi elenchi.

Per Trib. Roma (circ. 24.03.2017) l’elenco è composto di tre “fasce” sulla base del grado di esperienza. Presso il Trib. di Fermo è previsto un registro unico degli incarichi professionali conferiti ad avvocati e commercialisti, le cui nomine saranno consultabili anche su un’apposita sezione del portale web del tribunale medesimo (circ. 15.10.2016).

È richiesta per l’iscrizione la presentazione del curriculum da parte dell’interessato (Trib. Milano circc. unif. 23.03.2010 – 27.09.2010, Trib. Catania, circ. 23.01.2016) che deve essere in possesso di una specifica “anzianità di servizio” (5 anni di iscrizione all’albo per Trib. Marsala, circ. 03.02.2013, 3 anni per Trib. Palermo, circ. 2.12.2016).

Alla nomina il professionista deve indicare nell’atto di accettazione il numero di incarichi già ricevuti. Nel rapporto riepilogativo semestrale deve indicare gli incarichi conferiti a professionisti e coadiutori tecnici (Trib. Milano; Trib. Palermo)

  1. Efficienza

La nomina è operata sulla base di un rating (Trib. Milano) o di un “coefficiente di merito” (Trib. Marsala), basato sul possesso di “titoli di merito”, quali ad  titoli accademici, la comprovata frequenza di corsi di aggiornamento, la specializzazione esclusiva o prevalente in materia concorsuale (Trib. Roma,; Trib. Torino, nota 03.04.2017).

Al fine di mantenere un costante livello di efficienza sono inoltre stabiliti effetti estensivi dei provvedimenti di revoca ex art. 37 L. Fall., comportanti la preclusione al conferimento di nuovi incarichi per professionista revocato (Trib. Torino), fino alla revoca da tutti gli incarichi in corso.

  1. Equa distribuzione degli incarichi

Sono previste misure per garantire un’equa distribuzione degli incarichi, dalla “rotazione automatica” (Trib. Roma), a forme “agevolazione” dei professionisti più giovani al fine di favorire un fisiologico turnover, anche mediante l’imposizione di limiti massimi di età (75 anni per Trib. Marsala, 72 anni per Trib. Milano, 70 per Trib. Roma).

Fissati i limiti di incarichi che ciascun professionista può assumere: venti incarichi annuali (a qualunque titolo) per Trib. Palermo e Trib. Milano, tre incarichi annuali come curatore (Trib. Fermo).

Sono previste specifiche disposizioni volte ad escludere la nomina di legali di procedura e coadiutori in possibile conflitto di interessi con gli organi di procedura (i.e. professionisti ricompresi nella stessa associazione, oppure legati da rapporti di coniugio, parentela o affinità – Trib. Marsala; Trib. Fermo).

La distribuzione è effettuata anche sulla base del valore, prevedendosi l’attribuzione di un maggior numero di procedure ad “attivo zero” a professionisti già assegnatari di incarichi particolarmente remunerativi (Trib. Torino).

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