reporting di sostenibilità ESG

L’idea di sostenibilità, che inizialmente si focalizzava principalmente sulla protezione dell’ambiente e sulla lotta contro il cambiamento climatico, si è evoluta anche in ambito aziendale per includere una gamma più ampia di argomenti che danno poi origine al reporting di sostenibilità. Questi argomenti sono raggruppati sotto tre categorie principali, note come ESG:

  • E) Environment (Ambiente): si riferisce alla tutela e alla sostenibilità ambientale.
  • S) Social (Sociale): riguarda gli aspetti sociali, come il benessere dei dipendenti e l’impatto sulla comunità.
  • G) Governance (Gestione aziendale): si concentra su come le aziende sono governate, includendo pratiche etiche e trasparenza.

reporting di sostenibilità ESG, bilancio di sostenibilità

Cosa significa ESG

Environment:

  • la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  • l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  • la transizione verso un’economia circolare;
  • la pervenzione e la riduzione dell’inquinamento;
  • la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Social:

  • condizioni di lavoro interne all’azienda e lungo la catena di fornitura;
  • relazioni con l’ambiente nel quale l’attività si inserisce (comunità, enti, associazioni locali; partecipazione alla vita pubblica);
  • responsabilità di prodotto (salute e sicurezza del consumatore, comunicazione non ingannevole).

Governance:

  • struttura degli organi di governo della società;
  • identificazione delle responsabilità, relativamente alle tematiche ESG, in capo agli organi di governo (CdA, comitati di gestione, consiglieri delegati);
  • strategie e obiettivi in materia di sostenibilità;
  • reporting delle attività svolte da parte degli organi di governo.

Che cos’è il reporting di sostenibilità o bilancio di sostenibilità

Il reporting di sostenibilità (o bilancio di sostenibilità) fa parte di un ampio e dettagliato insieme di regole stabilite dall’Unione Europea. L’obiettivo di queste regole è duplice:

  • Definire quali sono le attività considerate sostenibili (secondo la Tassonomia UE). Questo serve a guidare i mercati finanziari e tutti gli altri soggetti interessati (noti come stakeholders) nel riconoscere pratiche sostenibili.
  • Stabilire come le aziende devono comunicare le loro informazioni relative alla sostenibilità. Questo include dettagli su cosa devono riferire e come devono farlo, assicurando che gli stakeholders ricevano dati chiari e affidabili sulle pratiche sostenibili delle attività economiche.

ESG reporting - bilancio di sostenibilità

Chi è obbligato a redigere il reporting di sostenibilità?

A partire dall’esercizio 2017, il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, impone l’obbligo di redigere una Dichiarazione Non Finanziaria ai seguenti soggetti:

  • agli enti di interesse pubblico qualora abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e, alla data dichiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
    a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
    b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;
  • agli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni (definiti tali se soddisfano il requisiti di cui al precedente alinea)

Luglio 2024: soggetti obbligati a redigere il reporting ESG

Entro il 6 luglio 2024, gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a recepire la Direttiva UE 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), che prevede l’obbligo di inserire in un’apposita sezione della relazione sulla gestione la dichiarazione sulla sostenibilità.

I soggetti obbligati al reporting di sostenibilità sono i seguenti:

  • a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024, o in data successiva:
    1. le grandi imprese, definite come le imprese che costituiscono enti di interesse pubblico (1), che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
      • a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
      • b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;
      • c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
    2. le imprese madri di un grande gruppo, definito come gruppo composto da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, che costituiscono enti di interesse pubblico (1), che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e che alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
      • a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
      • b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;
      • c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Per l’esercizio 2024, i soggetti obbligati coincidono con le imprese soggette agli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotti dalla Direttiva 2014/95/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254)

Gennaio 2025: nuovi soggetti obbligati a redigere il reporting ESG

  • b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025, o in data successiva:
    1. le grandi imprese diverse da quelle di cui alla lettera a, punto 1
    2. le imprese madri di un grande gruppo, diverse da quelle di cui alla lettera a, punto 2
  • c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026, o in data successiva (2):
    1. le piccole e medie imprese definite rispettivamente come le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
      • a) totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
      • b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
      • c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50.
    2. le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
      • a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
      • b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;
      • c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
        che sono enti di interesse pubblico (1) e che non sono microimprese (*);

ii) gli enti piccoli e non complessi, definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di grandi imprese o di piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico e che non sono microimprese (*);
iii)
le imprese di assicurazione captive, definite all’articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE  e le imprese di riassicurazione captive, quali definite all’articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di grandi imprese o di piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico e che non sono microimprese (*).

Fino al 01.01.2028 sono escluse dall’obbligo di reporting di sostenibilità le imprese figlie o succursali di imprese capogruppo soggette al diritto di paesi terzi.

legge ESG, legge bilancio di sostenibilità

Evoluzione normativa del bilancio ESG

Gli impegni assunti dall’UE (Accordi di Parigi 2015) in materia di conservazione del clima e dell’ambiente e gli obiettivi stabiliti di conseguenza (Green Deal europeo 2019) devono tradursi in provvedimenti concreti, necessariamente incisivi.
I provvedimenti potranno essere di natura cogente, ovvero incentivante per chi possa dimostrare determinati requisiti di sostenibilità, oppure limitativi nei confronti di chi non sia in grado di dimostrare determinati requisiti di sostenibilità.
In ogni caso, dovranno essere tali da produrre già nel breve termine ricadute di portata necessariamente ingente sul sistema economico, per poterlo indirizzare efficacemente nella direzione degli obiettivi prefissati.

L’importanza per un’azienda di redigere un rendiconto ESG o reporting di sostenibilità

Per un’azienda è fondamentale sviluppare una gestione orientata alla sostenibilità, dotandosi di strumenti organizzativi e procedurali adeguati. Questo processo include la definizione di obiettivi specifici e la raccolta di dati per misurare i progressi. Ecco perché è importante realizzare un reporting di sostenibilità:

  • Concentrarsi su aspetti della gestione aziendale che vanno oltre il finanziario, che sono cruciali per lo sviluppo a medio termine dell’azienda e per rafforzare la sua reputazione.
  • Capire in che modo l’azienda può aumentare la sua attenzione verso la sostenibilità.
  • Migliorare la gestione sostenibile sia all’interno dell’organizzazione che esternamente, lungo tutta la catena del valore, nell’ambiente e nella comunità locale.
  • Definire strategie e obiettivi chiari per la sostenibilità e monitorare i progressi fatti in quest’area.

Al di là delle normative, orientare l’azienda verso modelli sostenibili comporta diversi benefici:

  • Migliorare le relazioni con gli stakeholders, sviluppando un rapporto di collaborazione e condivisione, che sia tangibile e misurabile.
  • Aumentare la capacità dell’azienda di accedere a finanziamenti, migliorando le condizioni di prestito e contribuendo a un rating aziendale più favorevole.
  • Rafforzare il valore dell’azienda, facilitando l’accesso a finanziamenti straordinari, sia pubblici che privati, che sono sempre più focalizzati sulla sostenibilità e sulla conformità ESG.
  • Garantire una maggiore longevità dell’azienda, curando le relazioni con gli stakeholders che sono fondamentali per la sua struttura organizzativa e la sua catena del valore.
  • Prepararsi a sfruttare le opportunità future, che saranno sempre più legate al rispetto di criteri di sostenibilità.

 

 

Note a piè di pagina
(*) nota piè di pagina: definizione di microimpresa
rif. Direttiva 2013/34/UE (Accounting), art. 3, par. 1 ” … gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EURO;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 EUR;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10.
Le microimprese restano escluse dal perimetro di applicazione della direttiva Direttiva UE 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive)

(1) nota piè di pagina: definizione ente di interesse pubblico
Sono enti di interesse pubblico:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

(2) nota piè di pagina: deroga per le PMI
CSRD Art. 1, p.to 4: Dir. Accounting, Art. 19 bis, par. 7
Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico, possono decidere di non includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi, tuttavia, l’impresa indica brevemente, nella sua relazione sulla gestione, i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità.