Le novità del Modello 730/2016, soggetti interessati e scadenze
Buongiorno,
ricordiamo che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2015, possono utilizzare il modello 730/2016 (ordinario o precompilato). Il modello 730/2015 deve essere presentato: i) direttamente dal 15 Aprile 2016 al 7 luglio 2016, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione dedicata alla dichiarazione precompilata; ii) al sostituto d’imposta, oppure al CAF o ad un professionista abilitato, che lo trasmetterà entro il predetto termine del 7 luglio 2016. E’, pertanto, opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.
Premessa |
I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Tale modello è vantaggioso, in quanto il contribuente:
- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
OSSERVA
Dal 15 Aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.i.gov.it; Il 730 deve essere presentato entro il 7 luglio 2016, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. |
Soggetti interessati dalla predisposizione del mod. 730/2016 |
Il Mod. 730 (ordinario o precompilato) può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2015 sono:
|
|
|
|
|
|
al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016; ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; |
|
|
|
Soggetti che non possono presentare 730/2016 |
I soggetti che non possono utilizzare il 730/2016, ma devono presentare UNICO 2016 sono coloro che hanno prodotto o percepito:
|
|
|
|
|
(ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”); |
|
|
Soggetti esonerati dalla presentazione del mod. 730/2016 |
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2015 ha posseduto:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che
- al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze,
- che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,
- delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,
non supera euro 10,33.
Principali Novità del 730/2016 per l’anno 2015 |
Con il 730/2016, relativo al periodo d’imposta 2015, entra a regime il bonus IRPEF di 80 euro al mese, spettante ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L’importo totale massimo del bonus, infatti, passa dai 640 euro del 2014 (in cui si è applicato per otto mesi, da maggio a dicembre), ai 960 euro del 2015, considerando quindi tutti i dodici mesi dell’anno.
Dal 2015, per verificare il rispetto del limite di 26.000 euro, occorre:
- aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini IRPEF, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia;
- sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di “TFR in busta paga”.
OSSERVA
La legge di stabilità 2015 ha, infatti, introdotto la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di optare per la liquidazione mensile del TFR come parte integrativa della retribuzione, che concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria. |
È stato, invece, eliminato il rigo C4 relativo all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate ai dipendenti del settore privato per l’incremento della produttività del lavoro, poiché l’agevolazione non è stata prorogata per il 2015.
Restando nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, si segnala altresì:
- l’incremento da 6.700 a 7.500 euro dell’importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. “lavoratori frontalieri” (solo il reddito eccedente concorre a formare il reddito complessivo);
- l’esenzione fino a 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e di pensione prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d’Italia (solo l’importo eccedente concorre a formare il reddito complessivo).
Nell’ambito della fiscalità immobiliare, invece, le principali novità riguardano:
- i redditi dominicale e agrario dei terreni, che devono essere ulteriormente rivalutati del 30% in luogo del 15% relativo al 2014; l’ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10% nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (in luogo del 5% del 2014);
- l’indicazione dei dati relativi ai contratti di locazione (sezione II del quadro B); i campi relativi all’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione devono essere compilati solo se il contratto è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione restituito dall’Ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto; se, invece, il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti on line, oppure tramite il nuovo modello RLI, deve essere indicato, nel nuovo apposito campo, il codice identificativo del contratto, composto da 17 caratteri, reperibile nella ricevuta di registrazione telematica (o, eventualmente, nella copia restituita dall’Ufficio).
Trovano, inoltre, spazio nel modello 730/2016 le proroghe per il 2015 della detrazione del:
- 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di schermature solari (tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate);
- 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
In relazione agli oneri detraibili, ulteriori novità riguardano:
- l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS che possono beneficiare della detrazione del 26%, che si incrementa da 2.065 a 30.000 euro annui;
- la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, in relazione ad un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Novità assoluta il nuovo quadro K, che deve essere utilizzato dall’amministratore di condominio per comunicare all’Agenzia delle Entrate: i dati catastali del condominio oggetto di interventi edilizi sulle parti comuni, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 50% e l’elenco dell’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio stesso ed i dati identificativi dei relativi fornitori.
OSSERVA
Per i contribuenti che sono amministratori di condominio ma che possono utilizzare il modello 730/2016, in quanto non svolgono l’attività in forma professionale, non sarà quindi più necessario presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro AC del modello UNICO PF (che viene ridenominato quadro RK nel modello UNICO 2016). |
La compilazione del quadro K va indicata barrando l’apposita casella che è stata inserita nel frontespizio del modello 730/2016.
Termini di presentazione |
Il modello 730/2016 deve essere presentato:
- direttamente, dal 15 Aprile 2016 al 7 luglio 2016, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione dedicata alla dichiarazione precompilata;
- al sostituto d’imposta, oppure al CAF o ad un professionista abilitato, entro il 7 luglio 2016.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!