Le novità del Modello 730/2016, soggetti interessati e scadenze

Buongiorno,

ricordiamo che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2015, possono utilizzare il modello 730/2016 (ordinario o precompilato). Il modello 730/2015 deve essere presentato: i) direttamente dal 15 Aprile 2016 al 7 luglio 2016, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione dedicata alla dichiarazione precompilata; ii) al sostituto d’imposta, oppure al CAF o ad un professionista abilitato, che lo trasmetterà entro il predetto termine del 7 luglio 2016. E’, pertanto, opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

Premessa

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Tale modello è vantaggioso, in quanto il contribuente:

  • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
OSSERVA

Dal 15 Aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.i.gov.it;

Il 730 deve essere presentato entro il 7 luglio 2016, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.

 

Soggetti interessati dalla predisposizione del mod. 730/2016

Il Mod. 730 (ordinario o precompilato) può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2015 sono:

 

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;

ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2015 al mese di giugno dell’anno 2016;
  • redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

 

Soggetti che non possono presentare 730/2016

I soggetti che non possono utilizzare il 730/2016, ma devono presentare UNICO 2016 sono coloro che hanno prodotto o percepito:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato

(ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);

  •  non sono residenti in Italia nel 2015 e/o nel 2016;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

 

Soggetti esonerati dalla presentazione del mod. 730/2016

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2015 ha posseduto:

 

  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
  • solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
  • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
  • solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
  • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
  • solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina,ecc.);
  • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
  • redditi derivanti da lavori socialmente utili;
  • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che 

  • al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze,
  • che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,
  • delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,

non supera euro 10,33.

 

Principali Novità del 730/2016 per l’anno 2015

Con il 730/2016, relativo al periodo d’imposta 2015, entra a regime il bonus IRPEF di 80 euro al mese, spettante ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L’importo totale massimo del bonus, infatti, passa dai 640 euro del 2014 (in cui si è applicato per otto mesi, da maggio a dicembre), ai 960 euro del 2015, considerando quindi tutti i dodici mesi dell’anno.

Dal 2015, per verificare il rispetto del limite di 26.000 euro, occorre:

  • aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini IRPEF, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia;

 

  • sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di “TFR in busta paga”.
OSSERVA

La legge di stabilità 2015 ha, infatti, introdotto la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di optare per la liquidazione mensile del TFR come parte integrativa della retribuzione, che concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria.

 

È stato, invece, eliminato il rigo C4 relativo all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate ai dipendenti del settore privato per l’incremento della produttività del lavoro, poiché l’agevolazione non è stata prorogata per il 2015.

Restando nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, si segnala altresì:

  • l’incremento da 6.700 a 7.500 euro dell’importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. “lavoratori frontalieri” (solo il reddito eccedente concorre a formare il reddito complessivo);
  • l’esenzione fino a 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e di pensione prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d’Italia (solo l’importo eccedente concorre a formare il reddito complessivo).

Nell’ambito della fiscalità immobiliare, invece, le principali novità riguardano:

  • i redditi dominicale e agrario dei terreni, che devono essere ulteriormente rivalutati del 30% in luogo del 15% relativo al 2014; l’ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10% nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (in luogo del 5% del 2014);
  • l’indicazione dei dati relativi ai contratti di locazione (sezione II del quadro B); i campi relativi all’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione devono essere compilati solo se il contratto è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione restituito dall’Ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto; se, invece, il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti on line, oppure tramite il nuovo modello RLI, deve essere indicato, nel nuovo apposito campo, il codice identificativo del contratto, composto da 17 caratteri, reperibile nella ricevuta di registrazione telematica (o, eventualmente, nella copia restituita dall’Ufficio).

Trovano, inoltre, spazio nel modello 730/2016 le proroghe per il 2015 della detrazione del:

  • 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di schermature solari (tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate);
  • 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

In relazione agli oneri detraibili, ulteriori novità riguardano:

  • l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS che possono beneficiare della detrazione del 26%, che si incrementa da 2.065 a 30.000 euro annui;
  • la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, in relazione ad un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Novità assoluta il nuovo quadro K, che deve essere utilizzato dall’amministratore di condominio per comunicare all’Agenzia delle Entrate: i dati catastali del condominio oggetto di interventi edilizi sulle parti comuni, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 50% e l’elenco dell’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio stesso ed i dati identificativi dei relativi fornitori.

 

OSSERVA

Per i contribuenti che sono amministratori di condominio ma che possono utilizzare il modello 730/2016, in quanto non svolgono l’attività in forma professionale, non sarà quindi più necessario presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro AC del modello UNICO PF (che viene ridenominato quadro RK nel modello UNICO 2016).

 

La compilazione del quadro K va indicata barrando l’apposita casella che è stata inserita nel frontespizio del modello 730/2016.

Termini di presentazione

Il modello 730/2016 deve essere presentato:

  • direttamente, dal 15 Aprile 2016 al 7 luglio 2016, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione dedicata alla dichiarazione precompilata;
  • al sostituto d’imposta, oppure al CAF o ad un professionista abilitato, entro il 7 luglio 2016.