Le novità del modello Unico Persone Fisiche 2016 Redditi 2015, soggetti interessati e scadenze

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E’ tempo di dichiarazione dei redditi ed illustriamo le novità che interessano il modello Unico PF (ma anche il modello 730), principalmente nell’ambito delle deduzioni e detrazioni dal reddito per l’anno 2015.

  1. Spese di istruzione: in data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 107 del 13 luglio 2015 che ha riformulato le detrazioni per le spese di istruzione. Spese di istruzione diverse da quelle universitarie (art. 15, comma 1, lettera e-bis TUIR): sono le spese documentate sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo massimo di € 400 per alunno. La detrazione può essere fruita sia per un familiare a carico che per se stessi. Rientrano, a titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica. Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
  2. Erogazioni liberali a favore degli istituti di ogni ordine e grado (art. 15, comma 1, lettera i-octies TUIR): le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Vi rientrano ad esempio i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti). Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Non ci sono limiti di importo per la detrazione.  Si pone in evidenza che le spese di cui al punto 1 e 2 non sono cumulabili fra loro per cui si dovrà scegliere per ogni figlio / alunno la detrazione più conveniente;
  3. Spese per istruzione universitaria (art. 15, comma 1, lettera e) TUIR): si rammenta che per le Università non statali italiane e straniere, le spese in esame non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente da un apposito DM per ciascuna facoltà universitaria;
  4. Spese funebri (codice 14): dette spese sono detraibili nel limite massimo di € 1.550,00 per decesso ma, rispetto all’anno precedente, sono detraibili anche se relative a persone non legate da vincolo di parentela con il dichiarante. Devono comunque essere documentate da un documento di spesa intestato al contribuente che vuole beneficiare della detrazione;
  5. Erogazioni liberali a favore onlus (codice 41): si evidenzia l’innalzamento da € 2.065 a € 30.000 dell’importo massimo sul quale è possibile fruire della detrazione del 26% per erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus o iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, negli stati appartenenti all’Ocse. L’erogazione deve essere effettuata con bonifico bancario;
  6. Spese per l’arredo di immobili ristrutturati (sez.III c): la detrazione spettante (50% fino al 31/12/2016) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ (per i forni la classe A) è prevista anche nel 2015 con le stesse modalità del 2014. In merito, però, si segnala che con la citata circolare 3/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria consente l’accesso al bonus arredi….”
  7. Spese per interventi di risparmio energetico: a seguito delle modifiche apportate dal comma 47 della Finanziaria 2015, la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 65% per interventi di riqualificazione energetica è stata estesa alle spese di acquisto e posa in opera di:
  • Schermature solari: la detrazione è riconosciuta nel limite di € 60.000; la spesa massima agevolabile è quindi pari a € 92.307,69. Si tratta di tutte quelle strutture che sono in grado di ridurre le infiltrazioni solari e rallentare il processo di surriscaldamento dell’unità immobiliare.
  • Impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione è riconosciuta nel limite di € 30.000; la spesa massima agevolabile è quindi pari a € 46.153,85.

In entrambi i casi la detrazione è fruibile per le spese sostenute nel periodo dall’1.1 al 31.12.15. La legge di Stabilità per il 2016 ha prorogato anche per tutto l’anno in corso tali detrazioni.

Con la circolare n. 3 del 02/03/16 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti su altri oneri detraibili e deducibili dal reddito delle persone fisiche che sinteticamente si riassumono di seguito:

  • Prestazioni rese da pedagogista: al quesito 1.2 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili. Il Ministero della Salute, interpellato dall’Agenzia, ha infatti chiarito che “l’Educatore professionale classe L/SNT2 … è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell’Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socioculturali e non può essere considerato una professione sanitaria”.
  • Mesoterapia, ozono terapia e grotte di sale: Con il quesito 1.1, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di mesoterapia e ozonoterapia, essendo “…ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale” sono detraibili a condizione che: siano effettuate da personale medico o personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria e le stesse siano corredate da una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Diversamente, i trattamenti di “haloterapia” (anche definiti “Grotte di sale”) non sono attualmente detraibili in quanto il Ministero della Salute sta svolgendo specifici approfondimenti.

  • Sostituzione sanitari: Con il quesito 1.6, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto chiarito che l’intervento in esame, effettuato su singole unità abitative, non è agevolabile ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR in quanto manutenzione ordinaria; inoltre, l’Agenzia precisa che detta spesa non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, poiché lo stesso non presenta le caratteristiche tecniche previste dalla Legge n. 13/1989 e dal DM n. 236/1989. Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari è agevolabile se integrata o correlata ad interventi di maggior entità per i quali compete la detrazione d’imposta (es. rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali che comporti anche la sostituzione dei sanitari).

Una novità che esula dall’ambito detrazioni /deduzioni è la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Soggetti interessati

Si ricorda che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF 2016) i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2015 e non rientrano nei casi di esonero (vedi di seguito);
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CU 2016), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CU 2016);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;

 Nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2015 o da acconti versati nello stesso anno.

Soggetti esonerati dalla redazione del modello UNICO PF 2016

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i soggetti che possiedono:

  • solo il reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze;
  • solo redditi di lavoro dipendente o pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad operare le ritenute d’acconto, ovvero, da più sostituti d’imposta, dei quali l’ultimo ha effettuato il conguaglio considerando anche i redditi derivanti dai rapporti precedenti;
  • solo redditi di lavoro dipendente (alle condizioni di cui sopra) e redditi di fabbricati derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze;
  • solo redditi da co.co.co. anche a progetto, escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. In tali casi per essere esonerati è necessario che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e non siano dovute le addizionali regionale e comunale;
  • solo redditi esenti (quali, ad esempio, le rendite INAIL per invalidità permanente o morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra e sociali, le indennità di accompagnamento e gli assegni erogati a ciechi/sordi/invalidi civili, i compensi per l’attività sportiva dilettantistica fino ad Euro 7.500);
  • solo redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ovvero assoggettati ad imposta sostitutiva;
  • solo redditi fondiari (compresa l’abitazione principale e sue pertinenze) di importo complessivo non superiore a Euro 500;
  • un reddito complessivo:
    • non superiore a Euro 8.000, nei casi di reddito di lavoro dipendente o assimilato più altre eventuali tipologie di reddito, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze;
    • non superiore a Euro 7.500, nei casi di reddito di pensione più eventuali altre tipologie di reddito, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • un reddito di pensione non superiore a Euro 7.500, redditi di terreni di importo non superiore a Euro 185,92 e il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze. In tali casi per essere esonerati è necessario che il periodo di lavoro/pensione sia non inferiore a 365 giorni, che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, derivante da pensione più eventuali altri redditi non superiore a Euro 7.750 se il contribuente ha un’età pari o superiore a 75 anni ed il periodo di pensione è non inferiore a 365 giorni;
  • un reddito derivante dall’assegno corrisposto dall’ex coniuge più eventuali altri redditi, al netto dell’abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a Euro 7.500;
  • redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e altri redditi con detrazione non rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali) non superiori a Euro 4.800;
  • solo compensi per l’attività sportiva dilettantistica di importo non superiore a Euro 28.158,28.
Condizione generale di esonero Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno:

un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che,

  • al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze,
  • che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,
  • delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,

non supera euro 10,33.

 

Modalità e Termini di presentazione e di versamento

Il Modello UNICO Persone Fisiche 2016 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2016  se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 settembre 2016  se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
osserva

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello UNICO 2016 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

 Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2016 cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare il modello 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

 

Modalità e termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 (poiché il 16 luglio cade di sabato).

 

Osserva

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2015 e prima rata di acconto per il 2016) nel periodo dal 17 giugno al 18 luglio 2016 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

L’importo minimo da versare, ovvero rimborsabile o utilizzabile in compensazione, pari ad Euro12, è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

Le scadenze rimarranno invariate, salvo possibili proroghe che potranno essere disposte dal Legislatore.

Acconti IRPEF per l’anno 2016

Nel modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2015. Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2016 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 “DIFFERENZA”.

Se questo importo:

  • non supera euro 51,65 non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2016) se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2016.
Osserva

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente.

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