Gian Paolo Ranocchi commenta su Il Sole 24 Ore la Cassazione 14138/2017 sullo scomputo delle ritenu

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Nell’articolo si analizza la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 14138/2017, nella quale viene ribadito il concetto secondo cui l’attestazione del sostituto per lo scomputo della ritenuta d’acconto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non può in alcun modo esporre il sostituito a preclusioni difensive, né tanto meno a duplicazioni di prelievo.  L’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata, non preclude dunque al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti.

Lo scomputo. Il problema si ripropone puntualmente ad ogni scadenza dichiarativa, dove sempre più spesso si assiste, specie per i soggetti che dispongono di più fatture con diversi committenti, ad un autentico tour de force alla ricerca presso i vari sostituti delle pezze giustificative che consentono la detrazione delle singole ritenute dall’imposta complessiva dovuta dal contribuente. Secondo la citata sentenza della suprema Corte, la norma sul controllo formale delle dichiarazioni usualmente utilizzata dall’agenzia delle Entrate come fonte del recupero delle ritenute non certificate “deve essere integrata secondo i princìpi generali della prova”. In altri termini, per la Cassazione, quando l’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli uffici possono escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d’imposta, questa norma “deve essere interpretata nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) «possono» apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti”. Del resto, va ricordato che la norma attualmente in vigore dedicata all’utilizzo delle ritenute in dichiarazione da parte del sostituito ne stabilisce la legittimità alla sola condizione che esse stesse siano state «operate» (art. 22 D.P.R. 917/1986) dal sostituto.

Ora, dopo la pronuncia della Cassazione lo scenario risulta così sicuramente maggiormente definito, tanto da poter affermare con assoluta certezza, che qualora il professionista e/o l’imprenditore, pur in assenza della relativa certificazione siano in grado di provare ugualmente la reale entità della somma ricevuta, provando di essere stati incisi dalla ritenuta, avendo ricevuto dal fornitore l’importo della fattura o notula al netto del prelievo erariale, ci sono tutte le ragioni per poter procedere con lo scomputo in dichiarazione dei redditi.

In assenza di certificazione. Del resto già l’amministrazione finanziaria con la Ris. n. 68/E/2009 aveva riconosciuto che, in difetto dell’apposita certificazione la rilevanza (ai fini probatori) della documentazione alternativa esibita dal professionista (ma la stessa disciplina è applicabile anche in caso di reddito d’impresa) deve essere valorizzata «tramite l’esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura». Inoltre per l’Agenzia, rimane altresì necessaria anche l’esibizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, (di cui all’articolo 47 del Dpr 28 novembre 2000, n. 445), nella quale il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione esibita (alternativa alla certificazione del sostituto) attestante il pagamento si riferisce propria a quella/e fattura/e regolarmente contabilizzata e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del cliente.

La documentazione alternativa. In definitiva, in sede di predisposizione degli ultimi controlli prima dell’invio telematico del modello redditi 2017, appare così opportuno ricordare che, una volta sdoganato il principio per cui la ritenuta si recupera anche in assenza della relativa certificazione, sarà opportuno riordinare la documentazione alternativa, nell’ordine sopra esposto secondo le prescrizioni di cui alla Ris.68/E/2009, per non farsi trovare impreparati in sede di controllo. Il tutto, a maggior ragione nei casi (si veda l’altro pezzo in pagina) di disallineamento temporale tra la certificazione del sostituto di imposta (CU) e la dichiarazione dei redditi del soggetto sostituito.

                                                                      

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