PIR: Piani Individuali di Risparmio a lungo term
Dal 2017 è operativo uno strumento nuovo ed interessante, che beneficia di interessanti agevolazioni e franchigie fiscali. Ne diamo rapida illustrazione nell’intento di fare cosa gradita.
L’obiettivo
I Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) sono “contenitori” di strumenti finanziari.
Introdotti con la legge di bilancio 2017, hanno lo scopo di convogliare il risparmio accumulato dal pubblico e dagli investitori istituzionali verso le piccole e medie imprese bisognose di capitali per supportare concreti e suggestivi piani di sviluppo, riducendo nel contempo la talvolta cronica ed eccessiva dipendenza dal sistema creditizio. Dunque, la finalità è quella di canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi, in modo stabile e duraturo.
Il regime fiscale agevolato
- Al fine di stimolare l’investimento nel capitale di rischio delle imprese, è possibile applicare ai PIR un regime fiscale agevolato che prevede l’esenzione da imposizione dei redditi diversi e di capitale, propri degli strumenti finanziari ricompresi nei PIR. In altri termini, l’imposizione fiscale sull’eventuale plusvalenza o dividendo realizzato attraverso i PIR viene azzerata. Si tratterebbe di un notevole risparmio, tenuto conto che, sui guadagni derivanti da partecipazioni o titoli, l’imposizione ordinaria è ormai del 26%, ridotta a 12,5% solo in alcuni casi.
- Inoltre, il regime fiscale prevede l’esclusione del trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano dall’imposta sulle successioni e donazioni.
La disciplina di riferimento
La misura agevolativa è contenuta nei commi 100-114 dell’art. 1 della L. 232/2016.
Il presupposto soggettivo
Possono godere dell’esenzione le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che conseguono, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, i proventi derivanti da investimenti nei PIR.
Le condizioni
- l’investimento deve essere tenuto per almeno 5 anni, termine legato al singolo investimento annuale. Nel caso di cessione prima del quinquennio, si applicherà la tassazione ordinaria sul maggior valore realizzato, unitamente agli interessi, senza l’applicazione di sanzioni,
- l’ammontare dell’investimento non può superare i 30mila euro per ciascun anno, fino ad uno stock massimo di 150mila euro,
- almeno il 70% del valore del PIR deve essere investito in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese non immobiliari, fiscalmente residenti in Italia o in altri paesi Ue o dello Spazio economico europeo, che abbiano una stabile organizzazione in Italia,
- del 70% sopra indicato, almeno il 30% (pari al 21% dell’investimento complessivo) deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati,
- le somme del PIR non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti di uno stesso emittente o di altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente,
- le somme del PIR non possono inoltre essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio d’informazioni,
- ogni risparmiatore può essere titolare di un solo PIR,
- gli strumenti finanziari possono genericamente ricomprendere tanto la componente di equity, quanto quella di debito.
Le eventuali minusvalenze
Per quanto concerne la realizzazione di eventuali minusvalenze, è necessario tener conto di due circostanze indicate dalla norma:
- le minusvalenze conseguite mediante cessione o rimborso degli strumenti finanziari sono deducibili dalle plusvalenze realizzate nell’ambito del medesimo PIR, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto;
- tali minusvalenze possono essere portate in deduzione da plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto amministrato intestato al medesimo soggetto, sempre non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo.
Le esclusioni
Non rientrano nella disciplina:
- i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla detenzione e/o negoziazione di partecipazioni qualificate. Per la determinazione delle percentuali di partecipazione o dei diritti di voto che permettono di distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate, la disciplina prevede che il contribuente debba tener conto anche di quanto posseduto dai propri familiari,
- i redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
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