Decreto Ristori (contributo a fondo perduto)

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Con il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 sono state emanate nuove misure urgenti in materia di lavoro e imprese connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il nuovo contributo a fondo perduto (art.1)

Il contributo a fondo perduto spetta a tutte le categorie le cui attività sono oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM (il riconoscimento delle attività in questione avviene tramite l’identificazione del codice ateco attribuito all’attività prevalente – si veda”Allegato A-) che hanno uno dei seguenti requisiti:

  • Fatturato/corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 inferiore/i di almeno i 2/3 rispetto a quello/i di aprile 2019;
  • Indipendentemente dall’ammontare di fatturato/corrispettivi, coloro che hanno aperto l’attività dal 01.01.2019.

Si ricorda che, questa volta, il contributo spetta anche a chi ha ricavi/compensi 2019 superiori ai 5.000.000 di euro.

Risultano invece esclusi tutti coloro che, pur essendo parte delle categorie la cui attività è stata limitata, hanno aperto la partita Iva a partire dal 25.10.2020.

Modalità di riconoscimento

Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate:

  • Automaticamente a tutti coloro che avevano già ottenuto il contributo in base al “decreto rilancio”;
  • Sulla base di una specifica domanda da eseguirsi in via telematica per tutti coloro che non avevano fatto richiesta sulla base del “decreto rilancio” (esempio: chi era esclusa in quanto aveva un fatturato 2019 superiori ai 5.000.000 di euro), termini e modalità di presentazione verranno esplicitati con apposito Provvedimento di cui siamo in attesa.

Modalità di calcolo del contributo

L’entità del contributo viene calcolata con le modalità di seguito illustrate in base al fatto di aver già usufruito del contributo o meno:

  • Soggetti che hanno già usufruito del contributo (art. 25 DL 34/2020)

Il contributo che verrà erogato sarà pari a:

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PERCEPITO (ART. 25 DL 34/2020)

X

400% – 200% – 150% – 100% (la percentuale da scegliere dipende dal proprio codice ateco si veda –ALLEGATO A-)

=

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CHE VERRA’ ACCREDITATO IN AUTOMATICO SUL C/C

(per coloro che hanno aperto la p.iva dal 01.01.2019 il contributo non può mai essere inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche  e ai 2.000 euro per gli altri soggetti)

 

  • Soggetti che non hanno già usufruito del contributo (art. 25 DL 34/2020)

Il contributo erogato sarà calcolato come segue:

FATTURATO/CORRISPETTIVI APRILE 2020

FATTURATO/CORRISPETTIVI APRILE 2019

X

20% (se ricavi 2019 non superiori ai 400.000 euro) – 15% (se ricavi 2019 da 400.001 a  1.000.000 di euro) – 10% (ricavi 2019 superiori a 1.000.000 di euro)

X

400% – 200% – 150% – 100% (la percentuale da scegliere dipende dal proprio codice ateco si veda –ALLEGATO A-)

=

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CHE VERRA’ ACCREDITATO SUL C/C PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA

 

Si ricorda che il contributo non verrà tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Sanzioni

Qualora il contributo erogato non sia dovuto in tutto o in parte verrà recuperato dall’Agenzia con l’applicazione di:

  • Sanzione dal 100% al 200%
  • Interessi (4% annuo)

È inoltre applicabile l’art. 316 ter C.P. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per percezione indebita di erogazioni di contributi ai danni dello Stato Italiano.

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