D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)

image_pdfCrea PDFimage_printStampa

Con il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 sono state emanate nuove misure urgenti in materia di lavoro e imprese connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Riassumiamo di seguito le principali novità:

  • Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori interessati dalle nuove limitazioni (si veda nostra circolare “Decreto Ristori (contributo a fondo perduto));
  • Sono state istituite le seguenti misure di aiuto:
    • Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o limitato le loro attività a seguito di provvedimenti statali. La ripartizione del fondo è stabilita dal Capo del Dipartimento dello sport,
    • Incremento dei fondi già previsti a marzo per il sostegno degli operatori turistici e della cultura ed estensione del bonus vacanze (utilizzabile una sola volta dal 01.07.2020 al 30.06.2021) a favore di tutti i nuclei familiari con un ISEE, in corso di validità, inferiore ai 40.000 euro. La domanda per il bonus vacanze deve essere eseguita entro il 31.12.2020,
    • Incremento delle misure di sostegno già precedentemente previste per il sistema delle fiere internazionali e dell’export,
    • Fondo per il sostegno delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La ripartizione e le modalità di distribuzione del fondo verranno stabilite con apposito decreto;
  • Fino al 31.12.2020 sono sospesi le azioni esecutive di pignoramento sull’abitazione principale del debitore;
  • Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre spetta alle imprese rientranti, per codice ateco, nell’elenco dell’allegato A (si veda qui l’ Allegato A) il credito d’imposta al 60% per i canoni di locazione relativi ad immobili non a uso abitativo (canone locazione, leasing e concessione) e il 30% per gli affitti d’azienda in seguito al pagamento dell’ammontare mensile previsto. È, però, necessario per accedere al credito avere una riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di ottobre/novembre/dicembre pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • Per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU degli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riportate all’allegato A e il cui proprietario è lo stesso gestore di tali attività;
  • Il 770 viene prorogato al 10 dicembre 2020;
  • Per coloro che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza COVID 19 è riconosciuta la possibilità di richiesta di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Fino alla data del 31.01.2020 non è possibile porre in essere licenziamenti se non in caso di fallimento, senza esercizio provvisorio dell’attività, e di cessazione attività. Infine, per tutti colori che non intendono usufruire della cassa integrazione, è possibile richiedere l’esonero dal versamento dei contributi carico ditta per un periodo massimo di 4 settimane da fruirsi entro il 31.01.2020. Preghiamo la gentile clientela di contattare il proprio consulente del lavoro per informazioni in merito alle novità elencate in questo punto;
  • Per le attività elencate all’allegato A è possibile prorogare, senza sanzioni o interesse, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di novembre in unica rata al 16 marzo 2021 o rateizzando fino a un massimo di quattro rate con il versamento della prima entro il 16 marzo 2021 (il non pagamento di due rate, anche non consecutive, fa venir meno il beneficio);
  • Per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di novembre. L’esonero è dovuto al netto delle possibili ulteriori agevolazioni (si prega di contattare il proprio consulente del lavoro);
  • Riconoscimento del reddito di emergenza per i mesi di novembre e dicembre per tutti quei nuclei che già lo avevano ricevuto o che comunque hanno i requisiti richiesti;
  • Nuova indennità di 1.000 euro una tantum a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo con i requisiti necessari (contattare il proprio consulente del lavoro per maggiori informazioni);
  • Indennità di 800 euro a favore dei lavori sportivi con rapporti di collaborazione presso il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate riconosciuti da CONI e CIP e presso le associazioni sportive dilettantistiche (contattare il proprio consulente del lavoro per maggiori informazioni).

Nella speranza di aver fornito informazioni gradite restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *