Claudio Ceradini oggi su Il Sole 24 Ore, dopo la sentenza della Corte UE (C-546/14) la falcidia IVA nel concordato diventa possibile

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Sul Il Sole 24 Ore di oggi una pagina a mia, in collaborazione con l’Avv. Enrico Comparotto. La novità proviene dalla sentenza della Corte Europea sulla Causa C-546/14, e scardina il principio sino ad oggi purtroppo consolidato di intangibilità del debito IVA nelle procedure di concordato preventivo.

La questione.

Dalla riforma del 2006 (D.Lgs 5/2006) della Legge Fallimentare la proposta concordataria può prevedere (art. 160, co. 2), il pagamento parziale dei debiti privilegiati, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Il debito IVA rientra tra i crediti privilegiati dello Stato collocato al posto 19 nella graduazione del concorso. L’art. 182-ter Legge Fallimentare, (nella formulazione successiva alle modifiche di cui al D.L. 185/2008, e per le ritenute al D.L. 78/2010) impone un limite alla proposta concordataria, che può prevedere per il debito IVA e ritenute solo la dilazione, e non la falcidia. La posizione pressochè omogenea della giurisprudenza di merito è stata quella di accreditare  tali due tipologie di credito di una sorta di superprivilegio, con valenza generale, e non invece limitata all’utilizzo dell’istituto della transazione fiscale (si vedano Cass. n. 22931 e 22932 del 2011, in cui si chiarisce il carattere (i) eventuale dell’utilizzo della transazione fiscale nella procedura di concordato preventivo e sostanziale, e (ii) non meramente processuale della norma, tale da autorizzarne una interpretazione analogica, Cass. n. 7667/2012,  Cass. 20559/2015, Consulta Sent. 225/2014). La giurisprudenza di merito spesso non si è allineata (tra gli altri Trib. Perugia 16/07/2012, Trib. Varese 30/06/2012, Trib. Como 19/01/2013, Trib. Monza 16/9/2014, App. Bologna 22/10/2015, Trib. Santa Maria Capua Vetere 17/2/2016), rilevando al contrario il carattere unicamente processuale della norma, non suscettibile di costituire deroga generalizzata alla gerarchia delle prelazioni.

In questo quadro interviene la Corte Europea.

La Sentenza della Corte Europea – Causa C-546.

La sentenza incide sulle ragioni di fondo su cui l’intangibilità del debito per IVA si è basata, marcando la differenza tra l’orientamento offerto in precedenti due occasioni (Commissione/Italia C-132/06 e C-174/07), che riferivano a circostanza diversa, e cioè il condono di cui alla L. 289/2002, artt. 8 e 9, che presupponeva la rinuncia generalizzata, ed incompatibile, questa sì, con le norme europee di cui alla Dir. 2006/112/CE (artt. 2 e 193-273) all’accertamento delle operazioni ed alla riscossione dell’imposta. Nel concordato preventivo, al contrario, la tutela dei crediti, soprattutto privilegiati, è assicurata, ben potendo lo stato membro al pari di ogni creditore verificare l’insolvenza del debitore e la sua consistenza patrimoniale, e quindi valutare la convenienza all’adesione ad una proposta che, pur falcidiata, consenta un recupero superiore rispetto ad altre alternative, ed essendo prevista eventualmente l’espressione del voto rispetto alla proposta e l’opposizione del creditore minoritario ingiustamente danneggiato.

Il caso contemplato nella sentenza è una proposta di concordato preventivo liquidatorio. é probabilmente estensibile al concordato in liquidità (art. 186-bis Legge Fallimentare), al quale la legge impone di prospettare ai creditori una soddisfazione migliore. Tutta da vedere, ed improbabile, l’estensione del principio all’accordo di ristrutturazione del debito.

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