Spesometro II° semestre 2017: la scadenza al 28 Febbraio 2018

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L’intervento normativo del D.L. n. 148/2017, c.d. “Decreto fiscale” convertito dalla Legge n. 172/2017, si è focalizzato anche in materia di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ossia del cosiddetto “spesometro”,  modificando la disciplina individuabile nell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e nell’articolo 21, D.L. n. 78/2010.

Il Decreto fiscale ha introdotto la possibilità di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, al posto di quella ordinaria trimestrale, per la quale, si ricorda, sono previsti a regime quattro invii nell’anno.

Ferma restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, ai contribuenti è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale. Considerato che i dati relativi al secondo semestre 2017 dovranno essere inviati entro il prossimo 28.2.2018, la scelta della periodicità riguarderà, di fatto, l’invio dai dati relativi al 2018.

Pertanto, si ricorda che l’invio del c.d.  “spesometro” relativo al secondo semestre 2017 va inviato entro il 28/02/2018.

 NOTE OPERATIVE COMPILAZIONE SPESOMETRO

Attraverso la circolare n. 1/E/2017 l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni riguardanti i dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione delle fatture emesse e ricevute: da notare che tali chiarimenti interessano entrambe le comunicazioni (sia lo spesometro ex D.L. 193/2016 che la comunicazione elle fatture ex D.Lgs. 127/2015).

Le informazioni da trasmettere sono relative alle:

  • fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi (aspetto che quindi comporterà un significativo impegno visto che tali fatture non vengono rilevate in contabilità);
  • fatture ricevute e bollette doganali registrate (nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta);
  • le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

Non devono invece essere comunicati i dati relativi alle schede carburante registrate.

I dati delle fatture

Per ogni fattura emessa deve essere indicato l’ammontare l’imponibile e dell’Iva o, nel caso in cui l’operazione non comporti addebito di Iva, andrà indicata la natura dell’operazione:

  • operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 633/1972.
  • operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta – ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge);
  • operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE);
  • operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria);
  • operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria;
  • operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami);
  • operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.

Importi detraibili/deducibili

Lo schema di comunicazione previsto dal D.Lgs. 127/15 prevede anche il dato relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione. A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l’informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione.

Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell’altro.

Il documento riepilogativo

Le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e 6, D.P.R. 695/1996): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi a ogni singola fattura.

Di fatto, dal 2017, il documento riepilogativo diviene pressoché inutilizzabile.

Soggetti in regime 398/1991

Il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate. Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione. Si ricorda che tali soggetti, liquidando l’Iva in maniera forfettaria, sono peraltro esclusi anche dall’obbligo di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni.

Esclusioni

Sono esclusi dallo spesometro ex D.L. 193/2016 i soli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9, D.P.R. 601/1973. Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montante, devono assolvere l’obbligo di comunicazione. Sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari.

La circolare n. 1/E/2017 introduce ulteriori due esoneri:

  • i soggetti che accedono al regime forfetario ex L. 190/2014 non annotano le fatture, non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture;
  • i contribuenti che svolgo attività d’impresa, arte o professione che utilizzano il regime dei minimi (fino alla scadenza), non annotano le fatture, non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.

Operazioni straordinarie

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario etc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

  • i dati delle sue fatture;
  • i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
  • i dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.

Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dallo scrivente Studio.

Lo scrivente studio, una volta completate le registrazioni Iva riferite al periodo trimestrale di riferimento, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà a firmare digitalmente, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni Iva di ogni cliente e tramite l’apposita piattaforma SDI – Sistema d’interscambio lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate.

Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità

A tal fine dovranno trasmettere, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 29/02/2018, entro e non oltre il 15 Febbraio 2018 a mezzo email, il file XML.

Per coloro che non sono in grado di gestire in autonomia l’adempimento, lo studio mette a disposizione un file excel che dovrà essere compilato e restituito entro il 15 Febbraio 2018  per consentire allo studio di verificarlo, importarlo nel proprio gestionale e inviarlo telematicamente.

Gli indirizzi di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni sono sono elvira.volpini@slt.vr.it e anna.benatti@slt.vr.it.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Allegato 1 : STANDARD_CDF_DATI_FATTURE

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