Modifiche del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

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Gentili signori, alcune note sulle modifiche del termine per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA.

La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato il termine entro cui:

  • esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72);
  • registrare le fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72).

Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, pertanto si dovrà fare riferimento alla data di emissione del documento indipendentemente dal periodo di competenza.

 Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA e per registrare le fatture d’acquisto.

La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’IVA è esigibile, ossia quando l’operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi essenzialemente:

  • per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione,
  • per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo.

In base alla nuova regola, quindi, supponendo di aver acquisto beni in agosto del 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, il diritto a detrarre l’Iva scade con i termini di presentazione del modello IVA 2018, periodo d’imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30.04.2018.

In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in apposito sezionale del registro IVA degli acquisti che comprenderà  tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

 

Il problema delle fatture a cavallo d’anno

La questione più problematica, che ha interessato i contribuenti tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 è la gestione delle fatture a cavallo d’anno. La circolare N.1/E del 17/01/2018 chiarisce quanto segue:

Per le fatture d’acquisto la cui esigibilità si è verificata nel 2017, ma che sono arrivate/o che arriveranno nel 2018, occorre distinguere a seconda che:

  • sianoricevute entro il 16 gennaio 2018, in questo caso faranno parte della liquidazione di dicembre 2017 per i mensili, e non sorgono particolari problematiche;
  • siano ricevute dopo il 16 gennaio 2018 ed entro il 31/12/2018: ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.

Di seguito si propone una tabella di sintesi della nuova disciplina della detrazione dell’ iva e registrazione delle fatture del 2017

 

INTERVALLO RICEZIONE DATA REGISTRAZIONE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E DETRAZIONE
ENTRO 16/01/2018 ENTRO 31/12/2017 ENTRA NELLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2017
ENTRO 31/12/2018 ENTRO 31/12/2018 ENTRA NELLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI REGISTRAZIONE
ENTRO 30/04/2019 REGISTRAZIONE NEL SEZIONALE 2018 E LA DETRAZIONE CONFLUIRA’ NELLA DICHIARAZIONE IVA 2019 PERIODO 2018
ENTRO 31/12/2017 ENTRO 30/04/2018 REGISTRAZIONE NEL SEZIONALE 2018 E LA DETRAZIONE CONFLUIRA’ NELLA DICHIARAZIONE IVA 2018 PERIODO 2017

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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