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Interessi extra procedura e azioni esecutive post chiusura. Commento su Il Sole 24Ore di Claudio Ceradini ed Enrico Comparotto

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Con Enrico Comparotto ho commentato su Il Sole 24Ore i contenuti ed i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione lo scorso giugno, con sentenza 11983. In ambito fallimentare la sospensione del decorso degli interessi vale solo all’interno del concorso e non si estende anche ai rapporti singolari tra ciascun creditore e il fallito.

L’analisi della decisione assunta dalla Suprema Corte non può prescindere da un breve riepilogo sulla regolamentazione degli interessi in sede di fallimento. L’articolo 54 Legge fallimentare prevede che il diritto di prelazione riconosciuto al credito ammesso al passivo sia esteso agli interessi sulla base delle norme codicistiche, con equiparazione della sentenza di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti chirografari vige invece il principio di sospensione sancito dall’art. 55 Legge Fallimentare. Il credito ipotecario beneficia del riconoscimento con lo stesso grado degli interessi dovuti, in misura convenzionale per i due anni anteriori e quello in corso alla dichiarazione di fallimento e in misura legale per gli anni successivi, fino alla vendita del bene. Per il credito assistito dal privilegio generale gli interessi, calcolati in misura convenzionale per l’anno in corso e per l’anno precedente e in misura legale per gli anni successivi, si protrarranno fino al deposito del primo progetto di riparto nel quale tale credito sia soddisfatto, anche se parzialmente. Rimane invece preclusa la possibilità per i creditori chirografari di ottenere il riconoscimento degli interessi post-fallimentari in pendenza di concorso.

In un’ottica di favor per i creditori la sentenza in esame afferma che gli interessi continuano a maturare al di fuori del concorso, secondo le consuete regole di cui all’art. 1282 del Codice civile. Per farlo la Suprema Corte si affida a quattro principali argomenti, che convergono sul principio secondo cui l’inesigibilità degli interessi statuita dall’articolo 55 Legge fallimentare abbia carattere temporale e sia limitata al contesto endo-fallimentare.

Innanzitutto vale il tenore letterale della norma, che dispone la sospensione “agli effetti del concorso”, e quindi all’interno della procedura. Del resto, puntualizza la Corte, se il legislatore avesse voluto escludere la maturazione di interessi in senso assoluto avrebbe espressamente statuito la cessazione e non la semplice sospensione del decorso degli interessi a decorrere dall’apertura del fallimento. Inoltre il fatto che i fideiussori del fallito siano tenuti a corrispondere gli interessi maturati dopo l’apertura della procedura non trova giustificazione, attesa la natura accessoria dell’obbligazione, se non presupponendo che gli interessi dovuti dal debitore principale continuino a decorrere, sebbene non siano dovuti.

La Cassazione rileva poi come l’esigenza di cristallizzazione del passivo non possa in alcun modo determinare un effetto estintivo dei diritti accessori, ma semplicemente un’inesigibilità temporalmente limitata al concorso, che non qualifica come infruttiferi i crediti, ma si limita a rendere la pretesa degli interessi inopponibile al patrimonio liquidato e agli organi di procedura.

La Suprema Corte rinviene infine un avallo sistematico alla tesi proposta nel disposto normativo dell’art. 120, terzo comma, legge fallimentare, che stabilisce il riconoscimento, dopo la chiusura del fallimento, ai creditori del diritto di agire verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti “per capitale e interessi”.  I creditori hanno quindi il diritto di ottenere dal debitore tornato in bonis anche il pagamento degli interessi, tenuto conto della portata circoscritta al concorso dell’art. 55 legge fallimentare.

Occorre peraltro osservare come, nella pratica, la possibilità di richiedere al fallito gli interessi maturati ma non esigibili in corso di fallimento abbia applicazione assai limitata. L’esercizio di tale diritto appare infatti concretamente prospettabile solo in due casi: quando cioè il fallito sia persona fisica cui non sia stata concessa l’esdebitazione ai sensi degli artt. 142 e seguenti della Legge fallimentare oppure, evenienza ancora più remota, quando il fallimento di una società si sia chiuso ai sensi dei numeri 1 (assenza di crediti ammessi al passivo) e 2 (integrale soddisfacimento dei creditori ammessi) dell’articolo 118, primo comma, legge fallimentare, con il conseguente ritorno in bonis della fallita.

Di seguito una sintesi

  IPOTESI EFFETTI
Persona fisica non esdebitata Chiusura del fallimento a carico di imprenditore persona fisica che, non ricorrendone le condizioni, non venga ammesso al beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 l.f. Alla conclusione della procedura concorsuale i creditori potranno agire nei confronti del fallito tornato in bonis per ottenere il pagamento dei crediti non soddisfatti, ivi compresi gli interessi maturati sul credito chirografario dopo l’apertura del fallimento
Persona fisica esdebitata Chiusura del fallimento a carico di imprenditore persona fisica che, all’esito del procedimento di esdebitazione disciplinato dall’art. 143 L.F., ottenga il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti Ai creditori è preclusa l’azione nei confronti del fallito tornato in bonis per il soddisfacimento del credito residuo e degli interessi, ad eccezione di coloro che vantano crediti di mantenimento, derivanti da rapporti estranei all’impresa o per danni da illecito aquiliano e sanzioni.
Società, creditori soddisfatti Chiusura del fallimento di società per mancanza di debiti ammessi al passivo (art. 118, n. 1 Legge fallimentare) o a seguito di integrale pagamento dei crediti ammessi (art. 118, n. 2). La società fallita torna in bonis. I creditori non insinuati (prima ipotesi) potranno agire nei confronti della società. I creditori ammessi e soddisfatti (seconda ipotesi), potranno agire per il pagamento degli interessi maturati dopo la sentenza di fallimento
Società, creditori insoddisfatti Chiusura del fallimento di società per compiuta ma incapiente ripartizione dell’attivo (art. 118 n. 3 Legge fallimentare) o totale insussistenza di attivo (art. 118 n. 4) In tali casi (articolo 118, secondo comma, Legge fallimentare) il curatore richiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguenza che non esisterà più il soggetto a cui richiedere alcun pagamento, tra cui gli interessi maturati post fallimento
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