Imposta di bollo sulle fatture elettroniche da versare entro il 23 aprile 2019

image_pdfCrea PDFimage_printStampa

Si avvicina la prima scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevista per il 20 aprile 2019 e posticipata al 23 Aprile 2019 (primo giorno lavorativo dopo il termine festivo).

Il versamento riguarderà l’importo complessivo dell’imposta di bollo applicata sulle fatture emesse nella finestra temporale dal 01.01.2019 al 31.03.2019. Si rammenta che sono interessati a tale adempimento solamente quei contribuenti che hanno emesso fatture senza l’applicazione dell’iva e solo per quei casi in cui era prevista l’applicazione del bollo pari a 2 euro.

Come calcolare e/o verificare l’importo da versare

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente nell’apposita area riservata la copia del modello F24 riportante l’importo da versare. Il calcolo è stato effettuato dall’Ufficio sulla base dei dati transitati sul sistema di interscambio. Potrebbe accadere che, nel primo periodo di applicazione della fattura elettronica, il contribuente abbia emesso e fatto transitare sul sistema di interscambio fatture in esenzione Iva senza aver provveduto ad indicare l’imposta di bollo. Si ritiene, in questo caso, che l’Agenzia con il proprio automatismo non sia in grado di conteggiare nell’importo da versare tramite F24 l’imposta di bollo erroneamente non indicata dal contribuente.

Per questo motivo, per questa prima scadenza, si consiglia di verificare l’importo indicato dall’Agenzia delle Entrate con le fatture effettivamente emesse e per le quali è dovuta l’imposta di bollo, versando l’importo effettivamente risultante da tale verifica anche se diverso da quanto indicato dall’Ufficio.

Modalità di versamento

Una volta individuato l’importo corretto il contribuente potrà scegliere di pagare con le seguenti modalità:

  1. Presentazione della delega F24 mediante l’utilizzo del canale bancario (home banking); la delega può essere scaricata dal proprio fisconline;
  2. Addebito diretto in conto corrente impostando il sevizio nel sito dell’Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione.

Sanzioni per omesso o carente versamento

In caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente è soggetto ad una sanzione che dal 100 % al 500 % di quanto dovuto oltre alla corresponsione dell’importo dovuto a titolo di imposta di bollo.

Istruzioni operative per l’espletamento dell’adempimento

  • Istruzioni per i clienti di cui lo Studio gestisce la contabilità

Per i clienti che hanno dato mandato allo studio per la gestione della contabilità (che non rientrano nei regimi esclusi dalla fatturazione elettronica), lo Studio si occuperà autonomamente della compilazione del modello F24 sulla base delle fatture emesse dal cliente e visualizzabili tramite Sportello fatture. Successivamente lo Studio provvederà ad inviare il modello F24 predisposto ai clienti al fine di permettere loro l’esecuzione del versamento.

  • Istruzioni per i clienti che gestiscono la propria contabilità in azienda

Per i clienti “esterni” è possibile provvedere al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse ad essa soggette con una delle seguenti modalità:

  1. Accedendo al proprio fisconline e scegliendo tra la stampa della delega F24 e l’addebito diritto in conto corrente (lo scrivente Studio vi invierà le apposite istruzioni tramite mail)
  2. Compilando autonomamente e manualmente la delega F24 inserendo nella sezione ERARIO il codice di riferimento tra quelli di seguito elencati:
  • “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014″;
  • “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014″;
  • “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014″;
  • “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014″;

*nella sezione ANNO DI RIFERIMENTO l’anno nel formato “AAAA” e nella sezione IMPORTI A DEBITO VERSATI il valore da voi correttamente calcolato in base al numero di fatture soggette emesse.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

 

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *