Decreto Liquidità

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Nella G.U. di mercoledì 8 aprile è stato pubblicato il Decreto Legge 23/2020 c.d. Decreto Liquidità.
Si fornisce qui di seguito un breve riassunto delle principali misure adottate, rimandando a successivi approfondimenti qualora necessari.

  • ART. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese).

L’articolo prevede che SACE S.p.A., in virtù dell’esperienza maturata con banche e altri intermediari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e dei rischi sistemici, conceda fino al 31 dicembre garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane. Tale norma agevola quindi il ricorso a nuovi finanziamenti bancari che saranno garantiti da SACE con un minor rischio per l’istituto affidante.

Per le PMI l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE S.p.A. è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (si veda il successivo art. 13).

La previsione normativa introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A., tra le quali si segnala:

  1. la durata del finanziamento non deve eccedere i 6 anni, e può prevedere fino a 24 mesi di preammortamento;
  2. (l’impresa beneficiaria non deve essere stata al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell’epidemia COVID-19) tra le “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  3. l’importo del prestito assistito da garanzia, non può eccedere il maggiore tra il 25% del fatturato annuo (riferimento 2019) e il doppio dei costi annuali del personale. Inoltre, sono individuati tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, al 90%, all’80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, al fine di trovare un punto di equilibrio tra importo massimo del finanziamento garantito e percentuale di copertura di quest’ultimo.

La norma detta specifiche condizioni cui la società beneficiaria deve sottostare per il rilascio della garanzia, quali:

  1. Il divieto di distribuzione dei dividendi per assicurare che l’impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi;
  2. la necessaria destinazione del finanziamento al sostegno delle spese per il personale, o ad investimenti e/o capitale circolante, riferiti in ogni caso a stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia.

L’efficacia delle disposizioni normative in considerazione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

  • Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale).

La previsione in esame prevede la non applicazione delle disposizioni in materia di obbligatoria riduzione del capitale sociale e messa in liquidazione della società previste dal Codice Civile in presenza di perdite che portino ad azzerare il capitale sociale. La norma mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa – palesemente abnorme – tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.

  • Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società).

L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di obbligatoria postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento effettuati entro il 31 dicembre 2020 che pertanto potranno essere liberamente restituiti dalle imprese quando la situazione di emergenza sarà superata.

  • Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza).

La norma dispone che fino al 30 giugno 2020 le istanze di fallimento sono improcedibili. Pertanto fino a quella data le imprese non potranno essere sottoposte ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato.

  • Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito).

L’articolato dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che inizino a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto potenzialmente esecutivo.

Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.

  • Art.13 (Fondo centrale di garanzia PMI).

La norma dispone un ulteriore potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia già previsto nel Decreto Cura Italia.

In particolare viene disposto che la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

    • l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
    • un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro).

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

In favore delle imprese con ricavi non superiore ad Euro3.200.000, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

  • Art.18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi).

La norma è diretta a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione di COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In particolare, nel comma 1, si prevede che i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Purtroppo la norma fa riferimento al fatturato e prescinde dall’eventuale incidenza dei mancati incassi che in questo periodo affligge molte società ed imprese.

Nel comma 2, si prevede la medesima sospensione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Il comma 5 disciplina la ripresa della riscossione e prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Restano salve le sospensioni per i settori maggiormente colpiti (ristorazione, turismo, trasporti, attività sportive e culturali, intrattenimento, ecc.) previste dai DD.LL. 9/2020 e 18/2020 dei versamenti delle ritenute sulle retribuzioni del personale dipendente e dei contributi previdenziali e premi Inail (ma non l’Iva), dal 2 marzo al 30 aprile 2020, indipendentemente dalla riduzione del fatturato o corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020.

E’ inoltre stata prevista una proroga generalizzata al 16 aprile di tutti i versamenti scaduti al 16 marzo 2020 (invece del precedente 20 marzo), ad esempio le ritenute sui compensi di lavoro autonomo o provvigioni che non erano compresi nella precedente proroga al 20 marzo.

  • Art.30 (Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione).

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il secondo e il terzo periodo della disposizione confermano che il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

  • Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare).

Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto impone lo spostamento del termine fissato al 15 aprile dall’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83.

Anche in considerazione della possibilità rimessa ai capi degli uffici giudiziari, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dello stesso articolo oggetto di modifica, di adottare misure organizzative e incidenti sulla trattazione degli affari, si ritiene congruo differire il termine in parola all’11 maggio 2020.

Con riferimento a quanto riportato nella presente circolare alleghiamo qui Le misure fiscali del decreto legge 23 dell’8 Aprile 2020 illustrate dall’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

 

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