Credito d’imposta per botteghe e negozi: trattamento fiscale e rilevazione contabile

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Il credito d’imposta per botteghe e negozi è stato – ed è un tema – molto discusso, soprattutto per la suo limitato campo d’azione in quanto riservato esclusivamente – nella misura del 60% – per il canone di locazione del mese di marzo 2020 sugli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Come non bastasse, con documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate l’agevolazione è stata riconosciuta solamente alla parte di canone effettivamente versata. Una buona notizia, cosa non scontata quando si parla di fisco italiano, in sede di conversione del decreto “cura italia” pubblicato in G.U il 29 aprile scorso è stata prevista l’esenzione da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono tutti coloro che esercitano attività d’impresa indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime fiscale adottato. Da questa platea di soggetti il legislatore ha escluso tutte quelle attività che non sono state oggetto di sospensione e contenute negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020. Si riporta un elenco non esaustivo:

  1. Ipermercati, supermercati, discount, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentati vari;
  2. Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari;
  3. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  4. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  5. Attività di lavanderia industriale, altre lavanderie e tintorie.

Sono, inoltre, esclusi coloro che pur svolgendo un’attività di impresa detengono l’immobile a titolo di proprietà e sono esclusi gli esercenti arte e professioni (lavoratori autonomi).

REQUISITI OGGETTIVI: CONTRATTO DI LOCAZIONE E CATEGORIA CATASTALE

Tra gli altri requisiti da verificare vi è la categoria catastale dell’immobile e l’esistenza di un contratto di locazione. La maggiori critiche sollevate dal mondo imprenditoriale riguardano proprio questi due requisiti. La limitazione del riconoscimento d’imposta ai soli immobili di categoria catastale C/1, ovvero quei “locali in cui si svolge attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti”, ha escluso molti altri soggetti che ne avrebbero avuto diritto in quanto costretti a sospendere l’attività al pari delle botteghe e negozi, quali ad esempio: le palestre (categoria catastale D/6) e ristoranti (categoria catastale D/2). Inoltre, il legislatore non ha tenuto conto nemmeno di coloro che, in luogo di un contratto di locazione, pagano un canone di affitto di ramo d’azienda che comprende beni e servizi oltre all’affitto dell’immobile (categoria C/1) o di quei soggetti che gestiscono la propria attività in franchising. Quest’ultimi, si sono visti sicuramente penalizzati senza un giustificato motivo.

Vi è poi l’intervento di prassi dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 03 aprile 2020 che contiene le risposte ad alcune domande inerenti il decreto “cura italia”. Tra queste, viene chiesto “di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del Decreto matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo.” L’Agenzia, pur affermando che la disposizione non specifica nulla in merito, sceglie l’ipotesi più restrittiva sostenendo che l’agevolazione “ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”. Conseguentemente, il credito è ora legato all’effettivo importo versato. Pertanto, qualora il locatore conceda una riduzione del canone “eccezionalmente” per il mese di marzo rinunciando ad una parte dello stesso senza la sottoscrizione e registrazione di nessun accordo tra le parti, un vero atto di solidarietà, si vedrebbe in ogni caso ugualmente tassato il canone per intero, mentre al conduttore è concesso il credito solo sulla parte versata. In tal senso, l’Amministrazione Finanziaria tasserà un reddito mai percepito in capo al locatore e concederà un credito in misura ridotta al conduttore.

Per ultimo, nella circolare 11/E del 06 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate rispondendo al quesito relativo ad un contratto di locazione che prevedeva un canone unitario che comprendeva sia il negozio (C1) che la pertinenza (C3) ha affermato che “il credito d’imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purchè tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.”

TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE

Dal punto di vista contabile è necessario rilevare il credito d’imposta una volta che lo stesso è maturato, quindi al momento dell’avvenuto pagamento. Una volta corrisposto il canone e verificati con successo i requisiti soggettivi ed oggettivi sarà possibile contabilizzare il credito nella propria contabilità d’impresa ricordandosi che l’importo spettante corrisponde al 60% del canone di marzo effettivamente versato.

La scrittura contabile sarà la seguente:

Dare di Stato Patrimoniale Avere di Conto Economico (voce A-5 altri ricavi)
Credito d’imposta art. 65 D.L. 18-2020 Sopravvenienza attiva non imponibile

 

Richiamando la risoluzione ministeriale 13/E del 20 marzo 2020 il suddetto credito d’imposta è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, a partire dal 25 marzo 2020. La compensazione dovrà avvenire con le consuete modalità telematiche: fisco on line o intermediario.

Sarà necessario registrare in contabilità l’avvenuta compensazione riportando la seguente scrittura contabile:

Dare di Stato Patrimoniale Avere di Stato Patrimoniale
Indicazione della voce di debito ridotta/compensata Credito d’imposta art. 65 D.L. 18-2020

 

L’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 65 del D.L. 18/2020, aggiunto in fase di conversione in legge con modificazione, consente di escludere da tassazione, sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini Irap, il suddetto credito d’imposta. Tale importo non rileva nemmeno ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR (principio di inerenza delle spese).

Sarà utile tenere memoria di questo credito per ricordarsi di riportare la variazione in diminuzione nella prossima dichiarazione dei redditi e per la (probabile) compilazione del quadro RU.

CASI PARTICOLARI

Cosa succede a coloro che hanno utilizzato il credito prima di eseguire il versamento?

Visto che la compensazione del credito è consentita dal 25 marzo e nelle more dei chiarimenti pervenuti soltanto il 03 aprile 2020, in tale finestra temporale alcuni soggetti potrebbero aver utilizzato il credito in compensazione prima di aver effettuato il versamento del relativo canone. In tale situazione, visto che i chiarimenti sono pervenuti successivamente alla risoluzione ministeriale che consentiva l’utilizzo del credito, si ritiene, che siano fatti salvi i comportamenti adottati prima del 03 aprile 2020.

Cosa succede quando nel contratto di locazione è previsto un unico canone per più immobili appartenenti a categorie catastali diverse?

Non vi è una risposta o chiarimento ufficiale in merito a tale domanda, tuttavia si ritiene che sia possibile usufruire del credito d’imposta per la parte di canone corrispondente al rapporto tra il valore catastale dell’immobile agevolabile e la somma delle rendite catastali di tutti gli immobili compresi nel contratto di locazione.

E’ previsto un termine per l’utilizzo del credito d’imposta?

La norma non prevede un termine ultimo per l’utilizzo del credito d’imposta. E’ previsto che il credito sia utilizzabile dal 25 marzo in poi a condizione che sia avvenuto il pagamento del canone del mese di marzo. In altre parole, ipotizzando che il canone di marzo sia stato versato il 31 dello stesso mese, il relativo credito d’imposta pari al 60 % dell’importo versato, potrà essere utilizzato in compensazione nel mese di agosto per compensare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Possono le spese condominiali rientrare nel calcolo del credito d’imposta?

Le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta purchè risultino da contratto e siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione. (chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con C.M. 11/E/2020)

 

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