COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAME

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Si ricorda che per effetto di quanto previsto dal D.L. 138/2011, in presenza di società o ditte individuali che concedono in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa a un socio o familiare è necessario trasmettere in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai suddetti beni. La comunicazione deve essere utilizzata anche per segnalare all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti d’impresa o la capitalizzazione da parte di soci o familiari che hanno un valore pari o superiore a Euro 3.600.

SOGGETTI ESCLUSI

Le disposizioni in esame non trovano applicazione per:

  • le società semplici;
  • gli enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa;
  • gli esercenti attività agricole produttive di reddito agrario;
  • le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia;
  • i professionisti e le associazioni professionali.

NOTA INFORMATIVA

L’intestatario della comunicazione

Vi è una diversa modalità di invio relativamente ai due adempimenti:

  • la comunicazione riguardante i beni può essere inoltrata tanto dalla società concedente quanto dal socio utilizzatore del bene (occorre decidere chi invia e compila di conseguenza i dati anagrafici contenuti nel modello);
  • la comunicazione dei finanziamenti va inoltrata esclusivamente da parte della società che ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione.

Sanzioni

Per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell’ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli. In particolare il D.L. n.138/11 stabilisce che:

  • per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio;
  • qualora, nell’ipotesi di cui al precedente punto, non vi siano conseguenze reddituali sul socio ovvero il socio abbia tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo quale reddito diverso, è dovuta la sanzione da Euro 250 a Euro 2000.
  • per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n.138/11 non prevede alcuna specifica sanzione. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall’art. 13 c. 2 del DPR 605/73 in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da Euro 206 ad Euro 5.164, la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

Vanno segnalate le situazioni nelle quali le società hanno concesso in godimento nell’anno 2015 beni ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni a:

  • soci;
  • soggetti che partecipano “indirettamente” società da cui ricevono i beni (società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile a quella partecipata);
  • familiari dei Soci.

L’adempimento deve essere effettuato anche dagli imprenditori individuali per i beni concessi in godimento ai propri familiari.

Se l’utilizzatore corrisponde al concedente un corrispettivo superiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni nulla deve essere segnalato.

BENI OGGETTO DELL’ADEMPIMENTO COMUNICATIVO

Rientra nell’ambito applicativo della disposizione tanto l’uso esclusivo quanto l’uso non esclusivo di beni merce, beni strumentali e beni meramente patrimoniali.

Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:

  • autovetture;
  • altri veicoli;
  • unità da diporto;
  • aeromobili;
  • immobili;
  • altri beni.

BENI ESCLUSI DALL’OBBLIGO COMUNICATIVO

  • Beni concessi in godimento agli amministratori, a prescindere dalla presenza o meno di fringe benefit;
  • Beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit;
  • Beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • Beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti e non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • Alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • Beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
  • Beni compresi nella categoria residuale “Altro”, ovvero diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobile, immobili, che hanno un valore non superiore ad Euro 3.000 al netto di IVA.

FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI

DELL’IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA

Le società devono indicare anche i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci nell’anno 2015, qualora venga superata la soglia cumulativa annua, per ciascuno dei soci, di euro 3.600. La soglia non riguarda quindi il singolo versamento, ma l’ammontare complessivo annuo dei finanziamenti e/o delle capitalizzazioni effettuate dal singolo socio.

 La comunicazione deve essere effettuata anche dagli imprenditori individuali per i finanziamenti e/o le capitalizzazioni ricevuti dai propri familiari, sempre se sopra la soglia indicata.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio o al familiare dell’imprenditore, anche laddove a fine anno il saldo dei finanziamenti sia pari a zero.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno, va indicata la data dell’ultima operazione.

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