Bonus sulle commissioni bancarie a chi accetta pagamenti elettronici e limitazioni all’uso del contante

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A partire dal 1° luglio 2020, sarà previsto un incentivo sui pagamenti effettuati tramite mezzi di pagamento tracciabili.

Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2mila euro il limite di utilizzo del contante

Allo scopo di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante, il Dl n. 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020), da un lato, ha istituito – a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro – un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020 e, dall’altro, ha stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga ridotto, dagli attuali 3mila euro, prima a 2mila euro, con decorrenza dallo stesso 1° luglio, e poi a mille euro, a partire dal 1° gennaio 2022.

Il bonus per scoraggiare l’uso del contante

Da giovedì 1° luglio, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro.

Il credito d’imposta

  • può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
  • va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo
  • non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Per le disposizioni attuative della norma sono stati emanati:

  • il provvedimento 29 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate, con cui sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l’installazione del Pos.
  • il provvedimento 21 aprile 2020 della Banca d’Italia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020), attraverso il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile (non si considerano tali bollettini postali e assegni) devono comunicare a questi ultimi telematicamente (ad esempio, via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

I beneficiari del credito di imposta riceveranno quindi mensilmente dagli intermediari finanziari i dati relativi alle commissioni pagate nel mese precedente su cui potranno calcolare il bonus per utilizzarlo in compensazione nel mese successivo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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