Reverse charge esteso a console da gioco, tablet e PC

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Il meccanismo di inversione contabile, istituito a livello comunitario con l’obiettivo di evitare fenomeni di evasione da riscossione e di arginare fenomeni di frodi iva, ha subito un’ulteriore modifica a livello interno mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 24/2016 attraverso il quale il legislatore interviene riallineando la normativa nazionale alle ipotesi previste dalla legislazione europea e prevedendo nuove ipotesi di operazioni da assoggettare a reverse charge. Questo particolare meccanismo di inversione contabile consente di evitare, in modo rapido, eventuali fenomeni di frode ponendo a carico del cessionario/committente l’onere di assolvere il debito iva evitando, pertanto, quelle situazioni in cui il cedente/prestatore, dopo aver incassato l’iva, non provveda anche al relativo versamento nei confronti dell’Erario. Data la sua particolare efficacia di contrasto di questi fenomeni “dannosi”, il legislatore ha provveduto ad ampliare la tipologia di operazioni soggette a questo particolare meccanismo al fine di ridurre al minimo i rischi di evasione e di frode. Le principali novità introdotte dal decreto possono essere così riassunte:

  1. Per quanto riguarda i telefoni cellulari è stato eliminato il riferimento ai “loro componenti e accessori”, limitando di fatto l’ambito applicativo del reverse charge;
  2. È stata eliminata l’applicazione del reverse charge per le cessioni relative ai materiali e prodotti lapidei, provenienti direttamente da cave e miniere;
  3. E’ stata eliminata l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le operazioni relative alle cessioni di beni nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari per i quali l’inversione contabile non ha mai trovato applicazione per il mancato rilascio della necessaria deroga comunitaria;
  4. Ha esteso l’ambito applicativo ad altre ipotesi collegate all’informatica: attraverso l’integrazione della lettera c) del comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile è stato esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Si sottolinea che il meccanismo dell’inversione contabile è applicabile solamente ed esclusivamente quando le parti sono entrambe dei soggetti economici (aventi partita iva, quindi operazioni nell’ambito del B2B); di conseguenza, sono escluse dal suddetto meccanismo tutte quelle operazione di vendita effettuate nei confronti di un soggetto non passivo, ovvero i “privati”.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si presume che, anche per le nuove ipotesi di inversione contabile, il particolare meccanismo di reverse charge sia applicabile nei passaggi intermedi e antecedenti rispetto alla vendita nei confronti del consumatore finale, come peraltro, fatto fino ad ora per la vendita dei telefoni cellulari. Quindi, l’operazione di vendita di un ipad o tablet da parte di un rivenditore all’ingrosso nei confronti di un negozio, secondo le nuove regole, sarà soggetta ad inversione contabile, mentre la vendita dello stesso ipad o tablet effettuata dal negozio nei confronti del consumatore finale (sia esso soggetto passivo che privato), sarà soggetta ad iva ordinaria.

Le nuove disposizione saranno operative dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero, a partire dal 02 maggio 2016.

Tipologia di operazione Art. 17, co, 6 D.P.R. 633/1972
Cessioni di telefoni cellulare Let. B)
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale Let. C)
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra Lett. D-bis)
Trasferimenti di altre unità e certificati relativi al gas e all’energia Lett. D-ter)
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore Lett. D-quater)

 

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