Obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti

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Dal 01.01.2019 entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di carburante da autotrazione effettuato da soggetti con partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione. Con  l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica scomparirà la vecchia scheda carburante che non avrà più alcun valore fiscale.

La deducibilità dei costi di autotrazione così come la detraibilità Iva, nei limiti previsti dalla nostra normativa, è subordinata:

  • all’utilizzo di mezzi di pagamenti tracciabili (carte di credito, carte di debito, prepagate, assegni, bonifici, ecc.);
  • all’inserimento in fattura elettronica della targa o di altro estremo identificativo del veicolo nel campo “mezzo di trasporto”.

Ricordiamo che qualora vengano forniti i dati anagrafici e il codice destinatario (ID) tramite il QR-CODE (codice a barre bidimensionale che si può ottenere accedendo nell’area dedicata del proprio fisconline e che permette tramite una sua lettura ottica di fornire i propri dati ai fornitori). Inoltre è necessario fornire anche la targa del veicolo.

Si rammenta l’importanza dell’inserimento della targa del veicolo anche per chi svolge l’attività di autotrasporto. Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con nota del 07 giugno 2018, la mancata indicazione comporta per l’impresa di autotrasporto l’esclusione dal recupero dell’accisa.

Resta valido ai fini della deducibilità dei costi e detraibilità Iva anche il pagamento effettuato in un momento diverso da quello della cessione a patto che venga eseguito con mezzi tracciabili. Essendo possibile tale sfasamento temporale i contratti di netting (contratto in cui il gestore dell’impianto si impegna nei confronti della società petrolifera a eseguire rifornimenti in maniera abituale all’utente che si servirà di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società stessa) e i buoni carburante non riscontreranno alcuna problematica in termini di deducibilità dei costi e di detrazione Iva.

Facciamo presente che esistono società di servizi che propongono agli utenti di sottoscrivere dei contratti per permettergli di rifornirsi presso tutti i distributori presenti in Italia e di ricevere una fattura elettronica cumulativa con cadenza (mensile/quindicennale/settimanale) da definirsi nel contratto stesso.

Consigliamo alla gentile clientela di informarsi sulle possibilità contrattuali (netting, sottoscrizione di contratti con società ad hoc, ecc.) presenti nel mercato recandosi presso il proprio benzinaio di fiducia per trovare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze.

Anche i pagamenti di carburante effettuati da dipendenti in trasferta dovranno rispettare la condizione di tracciabilità, sia in capo ai dipendenti stessi che dovranno pagare il rifornimento con carte di credito/debito/prepagate a loro riconducibili, sia in capo al datore di lavoro che dovrà rimborsarli con mezzi tracciabili affinché la spesa sia deducibile dalla società o dall’impresa nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

Riportiamo di seguito le esclusioni dagli obblighi sopra citati:

  • l’obbligo di fatturazione elettronica è escluso nel caso di acquisto di carburanti per aeromobili, imbarcazioni e veicoli agricoli;
  • l’obbligo di fatturazione elettronica è escluso anche nel caso di acquisto di carburante da parte di soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario;
  • sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità del pagamento per l’acquisto di carburante le imprese agricole che operano in regime speciale per l’agricoltura e determinano il reddito su base catastale.
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