Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

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Nelle fatture/note di variazione elettroniche non scompare l’imposta di bollo. Infatti, la fattura/nota di variazione sia essa cartacea che elettronica dovrà continuare ad essere emessa nel rispetto della disciplina Iva (DPR 633/72) e della normativa inerente l’imposta di bollo.

Ricordiamo che l’imposta di bollo del valore di 2,00 Euro va obbligatoriamente pagata in riferimento alle fatture/note di debito/note di credito che, anche solo parzialmente, comprendono un importo superiore a 77,47 euro relativo alle operazioni di seguito elencate:

  • Fuori campo Iva (artt. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72 e artt. Da 7-bis a 7-septies DPR 633/72);
  • Escluse ex art. 15 DPR 633/72; in particolare come riportato dall’articolo in questione:
    • “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

    • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata” (ricordiamo che la normativa in questo punto fa riferimento ai cosiddetti sconti in natura);

    • “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

    • l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

  • Esenti art. 10 DPR 633/72 (prestazioni mediche, affitti immobili esenti Iva, ecc.);
  • Servizi internazionali non connessi agli scambi internazionali di beni, cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lettera c) DPR 633/1972, ovvero le fatture emesse a esportatori abituali su loro dichiarazioni d’intento; sono invece esenti da bollo le cessioni all’esportazione e le cessioni o prestazioni intracomunitarie;
  • Operazioni effettuate da soggetti in regime dei minimi o dei forfettari.

In tutti i casi appena elencati di assoggettamento ad imposta di bollo, nell’emissione della fattura/nota di variazione elettronica è necessario ricordarsi di compilare il campo “Dati Bollo” con l’importo di 2,00 euro. Ricordiamo che per i professionisti che emettono avvisi di parcella, nonostante la non valenza fiscale del documento, è comunque buona prassi, qualora si intenda addebitare l’imposta di bollo al cliente, farlo già nell’avviso. 

Termini di pagamento del bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell‘imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre deve avvenire entro il 20 del mese successivo al trimestre tramite il servizio presente nell’area riservata del proprio fisconline che permette la valorizzazione dell’importo dovuto e il successivo addebito in conto corrente o, a scelta del cliente, mediante predisposizione del modello F24 da pagare.

La prima scadenza inerente il versamento dell’imposta di bollo cade il 20 aprile 2019 e slitta al  23 Aprile 2019 (il 20 Aprile è sabato e il 22 è festivo).

Modalità di pagamento del bollo sulle fatture

Entro il 23 Aprile dovrà essere versato l’importo dell’imposta di bollo calcolata, all’interno dell’apposita area del proprio fisconline, dall’Agenzia delle Entrate sulla base del numero di fatture transitate nel sistema di interscambio nella finestra temporale dal 01.01.2019 al 31.03.2019. Il contribuente può scegliere di scaricare il modello F24 reso disponibile dall’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate e pagarlo con le solite modalità oppure decidere di impostare il servizio dell’Agenzia in modo tale che provveda all’addebito sul conto corrente.

In caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente è soggetto ad una sanzione che va dal cento al cinquecento per cento di quanto dovuto oltre alla corresponsione dell’importo dovuto a titolo di imposta di bollo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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