Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive

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Il Decreto Sostegni-Ter del 2022 prevede anche per parte del corrente anno la proroga del bonus per le sponsorizzazioni sportive permettendo di includere anche le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.

Tale beneficio è concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli Enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, riconoscendo un credito d’imposta da utilizzare in compensazione pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a condizione che l’importo complessivo dell’investimento realizzato non sia inferiore a 10.000 euro.

Il Dipartimento per lo sport ha precisato che tale credito spetta anche in presenza di contratti di sponsorizzazione stipulati con società sportive differenti, purché nel complesso sia rispettato il limite minimo di spese sostenute di euro 10.000. In tal caso, il beneficiario dovrà presentare una richiesta unica e non singole richieste per ogni contratto.

Il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2021 – 2022 ammonta al 50% nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste che saranno ammesse, si procederà quindi alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto beneficiario pari al 5% del totale delle risorse disponibili.

Per fare domanda di riconoscimento del suddetto contributo sarà necessario seguire la procedura che verrà messa a disposizione dallo stesso Dipartimento dello Sport.

Si precisa che per le sponsorizzazioni sportive erogate nel 2021 devono ancora uscire le modalità di richiesta del credito per le quali è necessario verificare sul sito https://www.sport.governo.it/it_old/tags?tag=sponsorizzazioni+sportive eventuali aggiornamenti.

Infatti il sito espone che, per quanto concerne le domande per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute durante l’anno 2021, la procedura sarà notevolmente semplificata rispetto a quanto precedentemente previsto e si avvarrà di una piattaforma informatica dedicata. L’apertura della fase di presentazione delle domande verrà comunicata sul sito internet del Dipartimento per lo sport. Non verranno prese in considerazione le istanze presentate con modalità diverse da quelle comunicate.

Tra i documenti richiesti da allegare ve ne sono alcuni che devono essere richiesti direttamente all’Ente sportivo, tra questi:

  • certificazione resa dal soggetto interessato (società sportiva) che provi lo svolgimento di attività giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • per le società e le associazioni dilettantistiche, copia del certificato di iscrizione in corso di validità al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  • la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento (società sportiva) che attesti che la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente alla sponsorizzazione è compresa tra i 150.000 euro fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Pertanto, non saranno agevolabili quelle sponsorizzazioni corrisposte a società sportive che non raggiungono i 150.000 euro di ricavi oppure che superano i 15 mln di ricavi.

Per ultimo, il soggetto che ha sostenuto l’onere della sponsorizzazione deve farsi rilasciare l’attestazione dal presidente del collegio sindacale (se presente), da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali (se presente), da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti il sostenimento della spesa.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sul sito del Dipartimento dello sport dell’elenco dei soggetti che ne hanno diritto, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa, con il codice tributo “6954” denominato “Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Si ricorda che nella compilazione del modello F24 il codice 6954 va esposto nella sezione Erario indicando nel campo anno di riferimento l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato AAAA.

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