Codici tributo: attenzione alle novità dal 1°gennaio 2

image_pdfCrea PDFimage_printStampa

Con l’apertura del nuovo anno diventano operative le soppressioni dei codici tributo definite nel corso del 2016 da parte della risoluzione n. 13/E del 17.03.2016. Tra le più rilevanti si segnala, in particolare, la soppressione dal 01.01.2017 del codice “1004” per le ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente (confluito nel codice tributo “1001”) e del codice “1038” per le ritenute sulle provvigioni (confluito nel codice tributo “1040”). Essendo la novità applicabile sin dallo scorso 01.01.2017, le modifiche operano sin dai versamenti in scadenza il prossimo 16.01.2017 (a prescindere dal fatto che i versamenti siano riconducibili al periodo di riferimento 2016).

Premessa
Con l’apertura del nuovo anno si devono segnalare alcune novità in materia di versamenti, contributi e interessi. In particolare, la soppressione dei codici tributo per il versamento delle ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente (“1004”) e sulle provvigioni (“1038”): a partire dal 01.01.2017 i versamenti (compresi quelli in scadenza il 16.01.2017) dovranno essere effettuati con i codici tributo indicati dalla risoluzione n.13/E/2016.

Codici tributo e versamenti
Come anticipato, con la risoluzione del 13/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato la soppressione e l’accorpamento di numerosi codici tributo, in particolare, tra i principali:

  • Codice tributo 1004, che confluisce nel codice tributo 1001
  • Codice tributo 1038 che confluisce nel codice tributo 1040

Per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre 2016, da disporre tramite modello F24 il 16 gennaio 2017, dovranno dunque essere utilizzati i nuovi codici tributo. Analogo principio si applicherà per il versamento tardivo di ritenute operate nel corso del 2016 (es. ritenuta operata ad un agente a Luglio 2016), quando versate dopo il 01.01.2017 (per esempio versamento effettuato con ravvedimento operoso a ottobre 2017 con riduzione delle sanzioni a 1/7): anche in tale caso, si deve utilizzare il codice tributo 1040 in sostituzione del codice tributo 1038, in quanto a tale data il codice tributo 1038 risulta soppresso.

tabella 1

Con riferimento a tutte le altre ipotesi di accorpamento dei codici tributo (a decorrere dal 01.01.2017), rinviamo alla seguente tabella.

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *