certificazione unica agenzia entrate

Certificazione Unica (CU) anno imposta 2019

image_pdfCrea PDFimage_printStampa

Con la presente si ricorda che entro il prossimo 9 marzo 2020 scade il termine per provvedere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni relative alle retribuzioni, ai compensi e ai dividendi corrisposti ai percipienti nell’anno 2019. Successivamente, il cliente dovrà rilasciare al percipiente copia delle suddette Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2020.

Istruzioni per i clienti di cui lo Studio gestisce la contabilità

  • Per i clienti che hanno dato mandato allo studio per la gestione della contabilità, lo Studio si occuperà autonomamente della parte che riguarda il lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e cioè degli elementi conosciuti, che nascono e derivano dalla contabilità.
  • I clienti che hanno dipendenti in essere nell’anno 2019, dovranno far pervenire direttamente al proprio Consulente del Lavoro, e non al nostro Studio, copia dei modelli F24 quietanzati relativi alle ritenute riguardanti il lavoro dipendente e assimilato (Codici Tributo: 1001, 1004, 1012, 3802, 3848, 3847 etc.).

 

Istruzioni per i clienti che gestiscono la propria contabilità in azienda

  • Per chi lo richiederà conferendo l’incarico mediante sottoscrizione del mandato (allegato 4) lo Studio potrà predisporre ed inviare la CU entro il 09 marzo 2020 solo se verranno predisposti e trasmessi ai seguenti indirizzi mail: deira.fazion@slt.vr.it  e  federica.bongiovanni@slt.vr.it  i due fogli Excel reperibili al link in calce:
  1. Il primo foglio Excel destinato all’acquisizione dei dati anagrafici dei percipienti.
  2. Il secondo foglio excel che accoglie i dati di carattere fiscale relativi ai compensi /provvigioni/corrispettivi corrisposti nel 2019.
  3. Nel terzo è indicata la legenda delle causali relative alla tipologia della ritenuta da utilizzare nella compilazione della colonna M del foglio 2 di cui sopra.
  4. Nel quinto allegato vi sono le istruzioni ministeriali per maggiori approfondimenti.
  • I clienti che hanno dipendenti in essere nell’anno 2019, dovranno far pervenire direttamente al proprio Consulente del Lavoro, e non al nostro Studio, copia dei modelli F24 quietanzati relativi alle ritenute riguardanti il lavoro dipendente e assimilato (Codici Tributo: 1001, 1004, 1012, 3802, 3848, 3847 etc.).

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Nel raccomandare la massima attenzione nella fase di compilazione elenchiamo di seguito alcune importanti avvertenze:

  1. Non modificare assolutamente la struttura del file excel rinominando, eliminando o aggiungendo colonne;
  2. In linea di massima, salvo casi particolari, sono da compilare solamente le colonne evidenziate;
  3. I singoli campi devono contenere solamente numeri e lettere e non formule o altri formati;
  4. Verificare la correttezza dei dati inseriti: Codice Fiscale, Importi, Ritenute, ecc…; un eventuale errore di battitura comporta lo scarto del file.

È richiesta da parte Vostra il rispetto dei termini di consegna della documentazione allo Studio perché in caso di errori non è previsto l’istituto del Ravvedimento Operoso per eventuali sanzioni constatate dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile, in caso di errore, trasmettere una nuova Certificazione Unica entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista, per cui entro il 14 marzo 2020. Dopo tale data in caso di errore, come anche nel caso di omessa o tardiva presentazione, si applica la sanzione di € 100,00 per ciascuna certificazione.

Pertanto dovranno pervenire allo Studio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 14/02/2020:

  • a mezzo posta elettronica alla mail deira.fazion@slt.vr.it  e federica.bongiovanni@slt.vr.it i due file Excel compilati;
  • Scheda contabile Erario c/ritenute;
  • Copia dei modelli F24 quietanzati di versamento delle ritenute dal 01/01/2019 al 16/01/2020 (codice tributo 1040);
  • Copia delle fatture di acquisto a cui si riferisce la ritenuta operata e versata;
  • Copia delle fatture di acquisto ricevute da soggetti che hanno applicato il regime dei minimi o il regime forfetario. Si fa presente infatti che, sebbene alcuni compensi di lavoro autonomo non siano soggetti a ritenuta, l’ammontare corrisposto va comunque indicato nella Certificazione Unica;
  • Copia dei verbali di distribuzione degli utili oltre la copia di eventuali ritenute versate (cod. 1035).

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

*Per scaricare gli allegati cliccare sui seguenti link:

STANDARD CRT_DATI_COMPENSO

STANDARD CRT_ DATI_ANAGRAFICI_PERCIPIENTE

3 – Elenco codici

Mandato CU

Istruzioni CU 2020

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *