
La dichiarazione sulla sostenibilità è il documento inerente ai temi ambientali, sociali e di governance (ESG) che l’impresa redige e pubblica per fornire agli stakeholder informazioni dettagliate, comparabili e affidabili sui propri impatti, rischi e opportunità e sul modo in cui li gestisce per mezzo di opportune politiche, azioni e obiettivi.
La rendicontazione della sostenibilità si basa sul principio della doppia materialità:
- esterna o di impatto: come le attività aziendali influiscono sull’ambiente, sulla società e sui diritti umani;
- interna o finanziaria: come i rischi e le opportunità legati ai temi della sostenibilità possono produrre effetti finanziari rilevanti per l’impresa.
Con il D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che introduce novità sostanziali in materia di rendicontazione non finanziaria: rispetto agli adempimenti previsti dalla disciplina previgente (NFRD), la CSRD:
- amplia la platea delle imprese obbligate a redigere la dichiarazione sulla sostenibilità (ESG);
- introduce l’obbligo di redigere la dichiarazione in conformità a specifici standard di rendicontazione, successivamente adottati con il Regolamento delegato UE 2023/2772, denominati European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Gli adempimenti disciplinati dalla combinazione della Direttiva “CSRD” con gli standard di rendicontazione “ESRS”, nonché con le ulteriori previsioni normative ivi richiamate, hanno rivelato fin da subito un livello di complessità e di onerosità a carico delle imprese soggette all’obbligo di rendicontazione tali da sollevare obiezioni da parte sia di talune associazioni di categoria che di alcuni stati membri, che si sono astenuti dal recepire la Direttiva “CSRD” nel proprio ordinamento.
Ne è scaturito un processo di revisione che ha procrastinato alcune delle scadenze originariamente stabilite e propone (pacchetti OMNIBUS) una serie di misure orientate alla semplificazione, a tutt’oggi in corso di valutazione.
ESG: soggetti obbligati a redigere il reporting di sostenibilità
La Direttiva UE 2025/794 del 14 aprile 2025 (cd. “Stop the Clock”) e, per l’Italia, il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, hanno modificato le date di decorrenza dell’obbligo di rendicontazione come originariamente previste dalla Direttiva “CSRD” e dal relativo decreto di recepimento (D.Lgs. 125/2024).
Ad oggi, la rendicontazione di sostenibilità (ESG) risulta disciplinata in Italia dal D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118: l’obbligo di redigere la dichiarazione sulla sostenibilità si applica:
Per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva
- alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
- agli enti di interesse pubblico che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio.
Per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva
- alle imprese di grandi dimensioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), numero 1);
- alle società madri diverse da quelle di cui alla lettera a), numero 2);
Per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva
- alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro imprese;
- agli enti piccoli e non complessi, di cui all’art. 4, par. 1, p.to 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro imprese;
- alle imprese di assicurazione captive, definite all’art. 13, p.to 2), della direttiva 2009/138/CE e alle imprese di riassicurazione captive di cui all’art. 13, p.to 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro imprese.
dove si definiscono:
- imprese di grandi dimensioni: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dello stato patrimoniale: € 25.000.000;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250;
- società madre: la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- gruppo di grandi dimensioni: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
- totale dello stato patrimoniale: € 25.000.000;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
- enti di interesse pubblico: gli enti di interesse pubblico di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
- le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;
- le banche;
- le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.
- piccole e medie imprese quotate: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
- € 450.000 < totale dello stato patrimoniale < € 25.000.000;
- € 900.000 < ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: < € 50.000.000;
- 11 < numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio < 250.
- micro-imprese: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dello stato patrimoniale: € 450.000;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 900.000;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10;
VSME: un’opportunità per le PMI
Con i “pacchetti Omnibus” la Commissione Europea propone di limitare la rendicontazione di sostenibilità obbligatoria ai sensi della CSRD alle sole grandi imprese, e ai gruppi di grandi dimensioni, con più di 1.000 dipendenti. Per le imprese con un massimo di 1.000 dipendenti, la Commissione propone di adottare, mediante atto delegato, un apposito standard di rendicontazione volontaria.
Nel frattempo, la Commissione ha ritenuto necessario provvedere con urgenza a supportare le PMI nel rispondere alle richieste di informazioni già ricevute, diffusamente, da parte di enti finanziari, grandi imprese e altri portatori di interessi. A tale proposito, ha adottato la Raccomandazione (UE) 2025/1710, con la quale incoraggia le PMI e le micro-imprese alla rendicontazione della sostenibilità in conformità ai principi di rendicontazione conosciuti come “Voluntary Small and Medium Enterprise European Sustainability Reporting Standards” (VSME-ESRS).
La Commissione raccomanda altresì alle grandi aziende e alle istituzioni finanziarie che richiedono informazioni sulla sostenibilità alle PMI di limitare le richieste di tali informazioni a quanto comunicato conformemente allo standard di rendicontazione volontaria “VSME-ESRS”.Lo standard di rendicontazione VSME-ESRS può considerarsi ad oggi lo “stato dell’arte” al quale riferirsi per la rendicontazione volontaria di sostenibilità per le imprese non soggette all’obbligo di legge. Elaborato dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organismo deputato a fornire consulenza tecnica alla Commissione Europea in materia di rendicontazione, autore degli stessi “ESRS” dedicati alle imprese soggette all’obbligo, lo standard VSME-ESRS ha già subito un processo evolutivo che ha portato alla versione attuale (pubblicata con la Raccomandazione (UE) 2025/1710).
Ferma restando la possibilità di ulteriori aggiornamenti, che peraltro è prevedibile si susseguiranno ancora a lungo in materia di sostenibilità, si ritiene vivamente consigliabile per tutte le imprese, di qualunque dimensione, affrontare tempestivamente il tema della sostenibilità che, come ben noto, già oggi interviene:
- nell’accesso al credito
- nella capacità di mantenere il proprio posizionamento nelle catene del valore, soprattutto delle grandi aziende
- nei requisiti per la partecipazione a bandi o gare d’appalto pubblici
Il tema delle sostenibilità è certamente destinato a condizionare l’attività d’impresa in modo sempre più pervasivo nel prossimo futuro.