Innalzato al 50% il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari Istanza da presentare nel mese di settembre 2020

Il legislatore interviene nuovamente con l’articolo 186 contenuto nel decreto rilancio convertito in legge con modifiche in data 17 luglio 2020 innalzando la misura dell’agevolazione “credito pubblicità” al 50% dell’ammontare delle spese sostenute nel corso del 2020. L’incremento è volto ad aiutare il settore dell’editoria che a seguito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta affrontando un crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari che mette in seria difficoltà economica numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive). Tale misura eccezionale dell’agevolazione è riconosciuta solamente per l’anno d’imposta 2020.

E’ bene ricordare che per poter usufruire del credito d’imposta è necessario inviare la domanda di “prenotazione” entro la finestra temporale che intercorre tra il 1° e il 30 settembre 2020. Per coloro che hanno già presentato l’istanza nel periodo originario tra il 1° e il 31 marzo 2020, “le comunicazioni telematiche restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri “(fonte: CM 25/E del 20/08/2020).

 

Per quanto non derogato dalla previsione straordinaria contenuta nel suddetto decreto, rimangono valide le disposizioni normative originarie.

Le spese agevolabili

Tra i soggetti che possono usufruire del bonus vi sono le imprese, i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla loro natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.

Gli investimenti agevolabili riguardano le seguenti tipologie di spese distinte in:

  1. acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, che risultano iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile;
  2. Investimenti in emittenti televisive e radiofoniche locali – analogiche o digitali – che risultano iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione;

Si evidenzia che l’agevolazione di cui al punto b) è estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Sono ESCLUSE dagli investimenti ammissibili:

  1. Le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
  2. Le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
  3. Le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Risorse e limiti d’investimento

Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2020: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).

Le risorse complessivamente stanziate per il credito d’imposta relativo alle due tipologie di spese agevolabili sono state incrementate ad euro 60 mln, di cui 20 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Tali risorse, come specificato dalla norma, costituiscono “il tetto di spesa”, ovvero, qualora l’importo delle istanze presentate superasse il suddetto stanziamento, il relativo credito a favore dei beneficiari verrebbe ridotto proporzionalmente in base alle richieste. Inoltre, con la novella il suddetto credito d’imposta viene riconosciuto, sempre nei limiti del regime «de minimis», di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, 1408/2013 e n. 717/2014.

Entro gennaio 2021 da confermare il credito

Successivamente alla pratica di prenotazione sarà necessario inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per dichiarare l’importo effettivamente sostenuto e il relativo credito spettante nella finestra temporale dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2021. Il modulo da utilizzare è il medesimo, basterà flaggare nel riquadro “tipo di comunicazione” che si tratta della dichiarazione sostitutiva. Calendario gennaio- credito pubblicità

 

Per quanto riguarda l’approfondimento della documentazione da conservare si rimanda all’articolo di marzo disponibile al seguente collegamento: “Rimodulato al 30% il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020”