Claudio Ceradini su Il Sole 24Ore – Le banche nella Composizione Negoziata, qualche spiraglio per la stabilità.
Qualche giorno fa è stata pubblicata su IlSole24Ore una pagina a cura dell’avv. Enrico Comparotto e mia sul tema dei rapporti del debitore in composizione negoziata con gli istituti di credito. E’ un tema delicato, che spesso costituisce una delle principali preoccupazioni di chi valuta anche tempestivamente l’accesso all’ormai seminuovo strumento di gestione della crisi in fase precoce. Dopo l’accesso, le banche continueranno a supportarmi? O la mia decisione, finalizzata a gestire la crisi, si rivelerà invece l’anticamera di quell’insolvenza che volevo evitare? Questo si chiede l’imprenditore in difficoltà, e su questo tema ci siamo soffermati, analizzando la risposta normativa arrivata con il iscritto dal D.Lgs 136/2024, noto come correttivo ter, che ha riscritto il quinto comma dell’articolo 16 del Codice della crisi e dell’insolvenza.
E qualche spiraglio si vede. Il debitore che accede alla composizione negoziata potrà continuare ad utilizzare le linee di fido e non rischia più che la sua iniziativa per quanto ragionevole finisca per aggravare la crisi anziché risolverla. Dal 29 settembre 2024 non solo le banche non possono, per il solo fatto dell’accesso del debitore alla composizione negoziata, inibire la normale funzionalità delle linee di affidamento del debitore, che si manifesti nella revoca o nella semplice sospensione dell’operatività, ma sono ora anche tenute a valutare il merito creditizio sulla base del piano e a rispettare più precisi e stringenti obblighi di comunicazione e trasparenza. Restano ferme ovviamente le regole di vigilanza prudenziale, che prevalgono rispetto a qualsiasi diversa prescrizione normativa.
Il punto, dicevamo, non è banale. L’imprenditore che si renda conto, magari tempestivamente, di essere in crisi, e accede alla composizione negoziata per realizzare le necessarie azioni di recupero della redditività e di ristrutturazione patrimoniale, ha tra gli altri un grande timore, la reazione delle banche. Teme di perdere, proprio nel momento in cui la redditività latita ed i creditori cominciano ad accalcarsi alla porta per essere pagati, il sostegno del sistema del credito, indispensabile in quella fase. E il timore non è ingiustificato, dal momento che la reazione del sistema del credito è troppo spesso solo difensiva, nel tentativo di ridurre il proprio rischio, al punto, come rileva anche la Suprema Corte, di rendere auto avverante la profezia nefasta del debitore che non si nasconda e cerchi alla luce del sole una soluzione ai propri problemi. La sua posizione è adesso più forte, sempre relativamente. Le banche non possono modificare la classificazione del credito solo in ragione dell’accesso del debitore alla composizione negoziata. Devono valutare, all’apertura e nel corso delle trattative, se le azioni di risanamento pianificate siano adeguate e sufficienti e, aggiungiamo, se il comportamento del debitore nell’utilizzo delle linee di affidamento sia stato diligente e corretto. Se così non fosse, le regole di vigilanza prudenziale imporrebbero alla banca di considerare il declassamento del credito, e le conseguenze a quel punto non potrebbero che essere la riduzione drastica delle linee, fino alla loro revoca. Di tale decisione la banca deve dare comunicazione. Le nuove regole precisano che la banca deve informare gli organi amministrativo e di controllo della società, affinché possano assumere le necessarie contromisure a tutela del piano e del risanamento, spiegando le specifiche ragioni su cui la decisione si basa. A facilitare la prosecuzione del rapporto banca-debitore in questa delicata fase interviene anche la previsione, nuova, per cui la prosecuzione del rapporto non è motivo di responsabilità per la banca. La finalità è evidente, favorire l’erogazione di liquidità tutelando la banca da possibili accuse di concessione abusiva del credito.
Chi quindi, pur in crisi, delibera un piano di risanamento con sufficiente anticipo, prima che il recupero dell’equilibrio si presenti come una scalata troppo impervia e pericolosa, e conservi una corretta relazione con il sistema del credito utilizzando le linee di affidamento nelle regole, con eventuali violazioni minori e momentanee, non perduranti, e tali insomma da non condurre quando disvelate ad una revisione del merito creditizio ed al declassamento della qualità del credito, potrà ragionevolmente contare sul regolare funzionamento degli affidamenti durante il percorso, Eventuali diverse decisioni delle banche, dovranno essere comunicate e giustificate. Una ragione in più per muoversi in anticipo, ed utilizzare la composizione per la fase della crisi per cui è stata creata, quella precoce,