Claudio Ceradini su Il Sole 24 Ore. Sovraindebitamento e procedure esecutive, un rapporto difficile

Su Il Sole 24 Ore di mercoledì 7 settembre un approfondimento sul provvedimento del 6 luglio 2016 del Tribunale di Firenze, che dichiara inaccoglibile la richiesta formulata nell’ambito della procedura da sovraidebitamento ex L. 3/2012 di revoca della aggiudicazione già intervenuta di beni del debitore, per effetto di procedura esecutiva individuale precedentemente radicata. Rimangono quindi validi gli atti occorsi nel corso dello svolgimento del processo esecutivo e sino alla relativa estinzione o sospensione.

Non è orientamento nuovo, la Suprema Corte in questo senso si è espressa più volte (Cass, 21110/2012, Cass. 2433/2009 e Cass. 25507/2006) , e tuttavia impone la verifica degli effetti che ne conseguono ogni qualvolta il debitore introduca ricorso per omologa di piano del consumatore o di proposta di accordo con i creditori in pendenza di procedure esecutive individuali, richiedendo ed ottenendo che il decreto di ammissione ne disponga il divieto di prosecuzione ex artt. 7, comma 2, lett. c) della L. 3/2012.

Due sono gli aspetti da considerare:

  • gli effetti della sospensione o estinzione del processo esecutivo sui diritti acquisiti dai terzi aggiudicatari: l’introduzione dell’art. 187-bis Disp. Att. C.p.c. ad opera del DL 35/2005 (L. 80/2005) e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ne è conseguito non lasciano spazio alcuno alla richiesta di annullamento di aggiudicazioni intervenute prima del decreto; le aggiudicazioni, anche provvisorie, non subiscono gli effetti successivi, estintivi o sospensivi, della procedura esecutiva, fatta eccezione, evidentemente, per i casi di collusione del terzo con il creditore procedente, o insinuato. La ratio è chiara, conferire alla procedura, ed ai diritti acquisiti da terzi, quel carattere di stabilità necessario a mantenere in capo ai concorrenti un sufficiente grado di interesse all’acquisto, ed in capo ai creditori la migliore aspettativa di soddisfazione. Non diversamente, del resto, dispone l’art. 18 Legge Fallimentare, che salva gli effetti degli atti legalmente compiuti dal curatore, e dei diritti conseguentemente acquisiti dai terzi, ne il caso di successiva revoca del fallimento. Parrebbe poco giustificabile riconoscere stabilità ai trasferimenti coattivi disposti nel lambito di procedura esecutiva concorsuale, negandolo nel contempo in quelle individuali, come riferito anche se su diversi presupposti dalla stessa Cassazione (Cass., Sez. U Civile n. 21110/2012). Il punto è centrale, in considerazione del fatto che la gestione del sovraindebitamento non dispone di alcuna misura protettiva preventiva, assimilabile agli effetti di stand still riconosciuti al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, e 168 Legge Fallimentare, cosicchè al debitore e all’Organismo di Composizione della crisi è richiesto di monitorare costantemente e sino al decreto di ammissione le iniziative dei creditori e lo svolgimento dei processi esecutivi, e nel contempo di considerarne gli effetti sul piano o sulla proposta di accordo.
  • l’intangibilità del diritto acquisito dall’aggiudicatario non pare però possa estendersi al diritto del creditore al riparto delle somme derivanti dal pagamento del prezzo; qui incide la sospensione disposta dal decreto del tribunale che non ammette ulteriori atti endoprocessuali, tra cui il riparto delle somme. Il ricavato della vendita forzata concorre quindi alla formazione della provvista su cui il piano o l’accordo si basano, e formerà oggetto di distribuzione in forza delle condizioni ivi previste. Ancora, ove il deposito del piano o della proposta di accordo intervenisse nelle more del termine per il pagamento del prezzo del bene assegnato, il debitore si vedrebbe costretto a sviluppare due ipotesi, la prima nel caso di regolare adempimento del terzo, la seconda per il caso in cui ciò non avvenisse.

In realtà, l’indisponibilità degli effetti protettivi della fase prenotativa, apprezzata nel concordato preventivo, unitamente alla oggettiva complessità della formazione del piano per individui o società non fallibili, spesso sprovvisti di un regime contabile che permetta la rapida ricostruzione di indebitamento e attivo disponibile, rendono oltremodo complessa la progettazione di proposte di accordo e piani solidi e circostanziati, in cui il rischio della carenza informativa sia mantenuto ragionevolmente basso.