Le principali novità delle dichiarazioni dei redditi d’impresa 2017

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI 

Le società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

RIVALUTAZIONI DEI BENI DI IMPRESA

La Legge di Bilancio 2017, art. 1, commi da 556 a 564, ha prorogato la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni prevista dalla Legge di Stabilità 2016 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali; questa facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni.

PROROGA DEL MAXI AMMORTAMENTO

L’articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, Legge di Stabilità 2016 ha previsto a favore delle imprese che effettuano investimenti di beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, l’incremento del costo di acquisto nella misura del 40%, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing. La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato con modifiche l’agevolazione in oggetto.

In particolare la norma in oggetto dispone che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati:

  • fino al 31 dicembre 2017;
  • entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017:

-il relativo ordine sia accettato dal venditore;

-siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo d’acquisto

Sono quindi esclusi dalla proroga dell’agevolazione gli investimenti in veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e in veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis). Rimangono ancora agevolabili gli acquisti di autoveicoli strumentali.

IPER AMMORTAMENTO

L’articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12, Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) dispone una maggiorazione

del costo d’acquisto del:

  • 150% a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017;
  • 40% a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali ricompresi

nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017 purché connessi ad investimenti in beni materiali strumentali indicati al punto precedente.

Sono agevolabili gli acquisti effettuati nel 2017 oppure entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione. Nella presente dichiarazione l’agevolazione interessa solo i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare e quindi società di capitali enti non commerciali.

ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI

L’articolo 14, D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 168-ter “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti”.

In particolare con detto intervento normativo per l’impresa residente nel territorio dello Stato italiano è prevista la possibilità di optare per l‘esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

 Per tali motivi è stato introdotto nel quadro RF (e RG per i soggetti in contabilità semplificata) dei Modelli REDDITI PF e SP il prospetto “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero delle imprese residenti” composto dal solo rigo RF130.

LIMITI DI DEDUCIBILITÀ’ PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

L’art. 9, D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) è intervenuto sull’articolo 108, TUIR modificando la deducibilità delle spese di rappresentanza a decorrere dal periodo d’imposta 2016.

In particolare, vengono incrementate le percentuali di deducibilità in base a scaglioni di ricavi secondo la seguente tabella:

Aliquota fino al 2015     Aliquota dal 2016          Scaglione di ricavi

1,3%                                1,5%                                    Fino a € 10.000.000

0,5%                                0,6%                                  Da € 10.000.001 a € 50.000.000

0,1%                                0,4%                                  Oltre € 50.000.000

 

Non viene modificato, invece, il limite di € 50 del valore unitario degli omaggi di beni di modico valore, i quali continueranno ad essere sempre deducibili, indipendentemente dal superamento o meno delle suddette percentuali da parte delle altre spese di rappresentanza di valore più elevato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.