Fatture elettroniche e conservazione dei documenti digitali

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo chiarimenti in merito all’individuazione del termine entro il quale effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti elettronici a rilevanza fiscale.

Il DM 17.6.2014 ha uniformato, a decorrere dal 27.6.2014, i termini di conservazione di tutti i documenti fiscalmente rilevanti, prevedendo che la conservazione va effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, 30.12 dell’anno successivo).

Nella citata Risoluzione 10.4.2017, n. 46/E, diretta a fornire chiarimenti in merito alla produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari”, l’Agenzia afferma che: “il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati”.

 Considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2016 è stato il 31.10.2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la conservazione elettronica / stampa su carta dei documenti fiscali  dovrà essere effettuata,  entro il 31.01.2018.

Come noto, i documenti fiscali possono essere conservati in modalità cartacea (analogica) ovvero informatica (elettronica).

Tale ultima modalità è obbligatoria, in particolare, per le fatture elettroniche emesse alla P.A. e agli altri soggetti assimilati, con decorrenza dal 6.6.2014 con riferimento alle operazioni poste in essere nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INARCASSA, CNAPDC, ecc.) e dal 31.3.2015 nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche nonché delle Amministrazioni locali (Comuni, Province, ecc.) e degli altri soggetti.

Analizziamo ora le modalità  operative per la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse alla P.A. e altri soggetti:

a) per i clienti che si sono avvalsi dello Studio per l’emissione delle fatture elettroniche, lo scrivente Studio provvederà all’archiviazione elettronica delle medesime.

b) per i clienti che si sono avvalsi di soggetti terzi per l’emissione delle fatture elettroniche, possono:

  • provvedere autonomamente all’archiviazione elettronica delle fatture magari anche presso il soggetto emittente se effettua il servizio di conservazione elettronica sostitutiva;
  • avvalersi dello Studio per il servizio di conservazione fornendoci il file entro il termine del 15/01/2018.

Il costo quantificato in € 2 per ogni fattura per tutto il periodo comprende la conservazione sostitutiva dei documenti informatici per la durata di 10 anni e dovrà essere pagato in anticipo per tutta la durata.

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti