Fattibilità più solida nel concordato semplificato, primi orientamenti di merito – Claudio Ceradini su Il Sole 24 Ore

Un paio di settimane fa ho commentato su Il Sole 24Ore una delle prime decisioni in tema di concordato semplificato. Il “quasi” nuovo Codice della Crisi lo ha introdotto, o meglio confermato dopo che aveva fatto perlomeno concettualmente il suo esordio con la nascita della Composizione Negoziata.

Il tema che ha trovato interpretazione è la solidità della finanza terza, ma più in generale del presupposto di fattibilità del piano. Di seguito una sintesi del commento.

La solidità dell’apporto di finanza terza è elemento centrale del piano di concordato semplificato. Lo si desume dalla lettura del provvedimento del 24 gennaio scorso con cui il tribunale di Udine si è pronunciato omologando la proposta depositata da un debitore che in stato di crisi era stato ammesso alla composizione negoziata in forza dell’allora vigente Decreto legge 118/2021. Aveva collaborato, come risultava della relazione dell’esperto, nella verifica della concreta prospettiva di risanamento e si era comportato con correttezza e buona fede nel corso delle trattative condotte per giungere ad un contratto o con un accordo con i creditori. Constatata l’infruttuosità delle trattative, l’esperto aveva decretato la conclusione del tentativo di composizione negoziata, a fronte della quale il debitore provvedeva a depositare piano e proposta di concordato semplificato, massicciamente sostenuta, appunto, da un apporto di finanza terza condizionato all’omologa del tribunale.

Il concordato semplificato è strumento di regolazione della crisi inaugurato proprio con il Dl 118/2021, ed accessibile solo a chi abbia tanto diligentemente quanto infruttuosamente esperito il tentativo di composizione negoziata della crisi. É procedura concorsuale, di natura liquidatoria, in cui la gerarchia delle cause di prelazione rimane granitica, scalfibile solo in presenza, appunto, di finanza terza. É sostanzialmente semplificato rispetto al fratello maggiore, da cui si differenzia proceduralmente per la limitazione drastica del coinvolgimento dei creditori, che non votano e che possono solo presentare opposizione nei dieci giorni precedenti l’udienza.

La particolarità del concordato semplificato non poteva non avere conseguenze sulla struttura di piano e proposta, ed il provvedimento del tribunale di Udine inizia a tracciare il quadro. L’apporto di finanza terza, che nella vicenda su cui il tribunale di Udine si è pronunciato costituiva parte sostanziale dell’attivo disponibile, deve essere solidamente garantito, essendo preclusa ai creditori la valutazione di convenienza e di rischio della proposta, in termini di fattibilità e probabilità di successo del piano. Le consuete comfort letter bancarie non bastano, serve una fideiussione bancaria, o ancora meglio un deposito della provvista su conto vincolato nella disponibilità di un notaio, debitamente istruito. In sostanza se ai creditori non è consentito esprimersi, il presupposto della fattibilità deve essere più solido, e quindi l’esito della proposta quasi certo. Nel caso di specie la solidità della proposta è stata rinvenuta nell’evidenza della disponibilità della finanza terza, ma è naturale chiedersi come possa declinarsi in piani più articolati, o semplicemente rimessi al realizzo dei beni aziendali, che sia unitario o atomistico. Le consuete stime peritali potrebbero non bastare più, e servire invece proposte di acquisto provenienti da soggetti di comprovata solvibilità, adeguatamente cauzionate, e prodotte nella consapevolezza che la cessione dei beni cui riferiscono dovrà comunque avvenire a seguito dell’esperimento di procedure competitive cui l’offerente di impegni a partecipare.

Su questo ed altri aspetti deve esprimersi l’ausiliario nominato dal collegio con il parere richiesto dal quarto comma dell’articolo 18 del Dl 118/2021, trasfuso pressoché integralmente nell’articolo 25 sexies del Codice della crisi e dell’insolvenza. Rilevare nel proprio parere la regolarità del contraddittorio e del procedimento, così come il rispetto della gerarchia delle cause di prelazione nella proposta, è relativamente semplice. Molto più complesso, probabilmente, esprimersi sulla fattibilità del piano di liquidazione e sulla solidità dei suoi presupposti, da cui in fondo dipende anche la conclusione che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale.

Il parere dell’ausiliario, di cui si parla poco, per punti

  • Regolarità del procedimento e del contraddittorio: l’ausiliario nel suo parere esamina il percorso attraverso il quale il debitore è giunto alla proposta di concordato semplificato, dall’accesso alla composizione negoziata, alla conduzione delle trattative e sino alla conclusione senza esito.
  • Ordine delle cause di prelazione: l’esame dell’esperto include la verifica del rigoroso rispetto della gerarchia delle prelazioni nella proposta di concordato semplificato rivolta ai creditori, avendo in considerazione gli effetti, in deroga alla gerarchia, della eventuale finanza terza, che può essere assegnata liberamente.
  • Fattibilità del piano: l’esperto esamina con particolare attenzione la probabilità di successo del piano di liquidazione e della proposta ai creditori, e quindi le modalità con cui l’attivo necessario si realizza; la solidità del piano è essenziale per consentirne l’omologa, in assenza del voto dei creditori.
  • Assenza di pregiudizio: l’ausiliario accerta che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, tenendo in considerazione ogni aspetto, e quindi anche l’attivo desumibile da eventuali azioni risarcitorie e recuperatorie.