Distribuzione dei dividendi con il Regime Transitorio entro il 31.12.2022

Si vuole ricordare ai gentili lettori che a decorrere dal 1 gennaio 2023 tutti i dividendi distribuiti dalle società di capitali ai loro soci saranno tassati con l’aliquota di imposta del 26%, indipendentemente che si tratti di partecipazione qualificata o non qualificata.

Fino al 31 dicembre 2022 la distribuzione dei dividendi alle partecipazioni qualificate seguirà invece il regime transitorio previsto dalla riforma introdotta a partire dall’esercizio 2018.

Tuttavia, con la risposta all’interpello n.454 del 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una propria interpretazione in materia di applicazione del regime transitorio relativo alla tassazione sui dividendi percepiti da persone fisiche qualificate; tale disciplina transitoria, prevista per consentire alle imprese di distribuire le riserve maturate fino al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 31 dicembre 2022 mantenendo il regime impositivo previgente più favorevole al contribuente, risulta essere stato parzialmente disatteso nella sua applicazione dalla presente interpretazione fornita dall’Agenzia la quale obbliga il contribuente a deliberare la distribuzione e il relativo versamento entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2022.

Posto che l’equiparazione tra i dividendi percepiti per partecipazioni qualificate e non qualificate trova completa attuazione con i dividendi formatisi a partire dal 1 gennaio 2018, assoggettando tutti i dividendi ad una ritenuta secca pari al 26% sull’intero ammontare, assume rilevanza la qualifica delle partecipazione per la distribuzione dei dividendi maturati ante 2018 e pertanto si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono:

  • Una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale al capitale o al patrimonio superiore al 25% per le partecipazioni in società non negoziate sui mercati regolamentati;
  • Una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una percentuale al capitale o al patrimonio superiore al 5% per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

Inoltre si ricorda che sul tema impositivo relativo ai dividendi vige:

  • il principio di “cassa”, ossia i dividendi sono tassati al momento di effettiva percezione e non della relativa delibera;
  • la presunzione in forza della quale gli utili distribuiti, indipendentemente dalla delibera assembleare, si considerano prioritariamente formati con gli utili prodotti fino al 2007, poi con quelli formati fino al 2016 e solo successivamente con quelli formati nel 2017 e seguenti.

Regime Transitorio

In merito alle partecipazioni qualificate, il regime transitorio ha previsto delle diverse aliquote di imponibilità dei dividendi in capo al percettore al fine di mantenere inalterato il carico fiscale ripartito tra la società erogante e il socio, diversificando le aliquote in funzione dell’anno di formazione, e più precisamente:

    • Le riserve di utili maturate fino al periodo d’imposta 2007, per le quali la società ha già scontato una imposta con aliquota pari al 33%, sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 40%;
    • Le riserve di utili maturate dal periodo d’imposta 2007 e fino al periodo d’imposta 2016, per le quali la società ha già scontato una imposta con aliquota pari al 27,5%, sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%;
    • Le riserve di utili maturate nel periodo d’imposta 2017, per le quali la società ha già scontato una imposta con aliquota pari al 24%, sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%.
Persone fisiche non imprenditori Utili formatisi fino al 31.12.2016 (delibera entro il 31.12.2022) Utili formatisi dal 01.01.2017  (delibera entro il 31.12.2022) Utili formatisi dal 01.01.2018 (delibera entro il 31.12.2022)
Partecipazione Non Qualificata Ritenuta a titolo di imposta al 26% sull’intero dividendo

 

Ritenuta a titolo di imposta al 26% sull’intero dividendo

 

Ritenuta a titolo di imposta al 26% sull’intero dividendo
Partecipazioni Qualificate Dividendi in capo al percettore nel limite del:

–  40% per i dividendi formatisi fino 2007

– 49,72% per i dividendi formatisi dal 2007 e fino al 2016

Dividendi in capo al percettore nel limite del 58,14 % per i dividendi formatisi nel 2017

Parere dell’Agenzia dell’Entrate

Sebbene per le partecipazioni non qualificate sia pacifico l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta al 26% dell’intero dividendo, desta scalpore l’interpretazione fornita dall’Agenzia della Entrate in merito al regime impositivo applicabile per la distribuzione di riserve formatesi ante 2018, deliberate entro il 31 dicembre 2022 ma corrisposte a partire dall’esercizio 2023.

Infatti, nell’interpello sopra citato, la società istante, volendo deliberare entro la fine del presente esercizio la distribuzione delle riserve di utili formatesi ante 2007, ha chiesto conferma all’Agenzia in merito all’applicabilità del regime transitorio anche nel caso in cui l’effettiva distribuzione avvenisse a decorrere dall’esercizio 2023. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa negativamente, confermando la volontà del legislatore di salvaguardare, solo per un limitato arco temporale, il regime fiscale per la tassazione degli utili formati in periodi d’imposta precedenti ma applicando indistintamente la nuova normativa a tutti i dividendi corrisposti nel 2023, applicando così il principio di cassa.

In altri termini l’Agenzia ha posto l’accento sulla caratteristica di temporaneità del regime transitorio, scadente il prossimo 31.12.2022, e sull’applicazione del principio di cassa secondo cui i dividendi sono tassati al momento di effettiva percezione e non della relativa delibera.

Conclusioni e soluzione prospettata

In merito a tale contesto normativo, il parere dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbe disapplicare in parte il regime transitorio il quale ha previsto entro il prossimo 31.12.2022 la delibera e non anche l’effettiva distribuzione degli utili per poter usufruire del predetto regime, comportando per le aziende (i) la necessità di contenere i tempi assembleari per la delibera di distribuzione,  (ii) il rischio di una maggior tensione finanziaria dovuta all’esborso dei dividendi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 e (iii) il rischio di una penalizzazione degli utili meno recenti i quali hanno già scontato una maggior imposizione in capo alla società (33%).

Infine, si evidenzia che la distribuzione dei dividendi con la vigente normativa transitoria consentirà di risparmiare in media dai 2 ai 4 punti percentuali impositivi rispetto alla nuova normativa che entrerà in vigore con il nuovo anno; in ogni caso si consiglia di confrontarsi con il Professionista di riferimento al fine di poter valutare analiticamente ciascun caso.