Claudio Ceradini su Il Sole24Ore. Composizione negoziata e misure protettive. Ordinanza del Tribunale di Brescia del 2 dicembre 2021

Il Sole24Ore ha pubblicato lo scorso 13 dicembre un mio commento sull’Ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 2 dicembre, prima in Italia ad intervenire nel quadro delle nuove composizioni negoziate, introdotte con DL 118/2021, e che costituiscono una sfida probabilmente tanto epocale quanto impegnativa per la gestione della crisi in fase precoce.

Dall’ordinanza del tribunale di Brescia, che dichiara inammissibile la richiesta di conferma della protezione in assenza della pubblicazione sul registro delle imprese dell’istanza con cui l’imprenditore ne fa richiesta e dell’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto nominato, si deduce che nella composizione negoziata della crisi le misure protettive non si attivano senza l’esperto, e che il tribunale non può farci nulla.

Come ormai noto, il DL 118/2021 consente all’imprenditore in crisi di richiedere, con la nomina dell’esperto che conduca la composizione negoziata, l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari, nuove o in corso, e del diritto dei creditori di acquisire nuovi diritti di prelazione non concordati. La protezione decorre dalla iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese, ed è soggetta alla conferma o modifica da parte del tribunale.

La vicenda su cui il tribunale di Brescia si è pronunciato mi ha consentito alcune prime valutazioni, procedimentali e sostanziali, su uno strumento che muove in queste settimane i suoi primi passi. Una società, che aveva già depositato ricorso prenotativo ai sensi dell’articolo 161, comma sesto, della legge fallimentare, nell’arco di tre giorni rinuncia unilateralmente alla procedura concordataria, trasmette al segretario generale della camera di commercio competente istanza di nomina dell’esperto e richiesta di ammissione alle misure protettive, e infine deposita ricorso per la loro conferma. La commissione comunica però di non poter procedere alla nomina dell’esperto, semplicemente perché l’elenco è vuoto. Nulla viene quindi pubblicato sul registro delle imprese. Il tribunale di Brescia decreta l’inammissibilità del ricorso, non potendo dal punto di vista procedimentale confermare misure mai attivate. Il ruolo del giudice è di consolidamento e perimetrazione della protezione, innescata dalla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, cosicchè in assenza di nomina la composizione negoziata di fatto non inizia nemmeno.

L’ordinanza offre poi una seconda considerazione, documentale: l’imprenditore è onerato di una copiosa allegazione al ricorso di conferma della protezione, inclusiva di piano finanziario e prospettazione delle misure industriali da adottare, e necessaria al giudice per valutare rapidamente l’idoneità delle inibizioni imposte ad agevolare la trattativa, senza soverchi sacrifici per i creditori. Nel caso di specie la documentazione era carente, ma in linea generale il punto è che alla composizione bisogna arrivare preparati, soprattutto se si pretende di limitare il diritto dei creditori alla tutela dei propri interessi.

Infine una riflessione sostanziale, che trae spunto dalla vicenda, in cui si tenta un rapido quanto illegittimo passaggio alla composizione negoziata in pendenza di procedura concordataria, rinunciata ma in attesa di provvedimento del tribunale. Il nuovo strumento nasce per essere di ausilio in un processo delicato e difficile quale è il risanamento. In poco tempo va disegnato un percorso che preveda iniziative equilibrate di riassetto strategico, che producano effetti rapidi e non solo attesi, e che siano adeguate all’imprenditore, chiamato faticosamente giorno per giorno a cercarne l’attuazione. Se verrà invece utilizzato per tentare l’allungamento delle protezioni, saltando dalla legge fallimentare al DL 118, i primi passi della composizione rischiano di essere anche gli ultimi.