Claudio Ceradini su Il Sole 24Ore. Giro di vite sugli obblighi di vigilanza del Collegio Sindacale (Corte di Appello Milano 944/2019).

Ho commentato su Il Sole 24 Ore l’interpretazione del Tribunale di Milano sugli oneri di vigilanza del Collegio Sindacale. Secondo la sentenza della corte d’appello di Milano 944/2019, pubblicata il 1 marzo scorso, la percezione di compensi non deliberati da parte dell’assemblea dei soci costituisce per il collegio sindacale violazione dell’obbligo di vigilanza. La vicenda specifica interessa l’organo di controllo di società quotata, e riferisce quindi alle disposizioni del Decreto Legislativo 58 del 1998 (Tuif), ma di fatto la Corte d’appello propone una interpretazione specularmente applicabile anche alle società soggette unicamente al codice civile. Tutto inizia nel 2014, quando la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sanziona con propria delibera la condotta del collegio sindacale, che avrebbe omesso di vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, per aver trascurato di verificare che l’adeguamento del proprio compenso fosse correttamente deliberato dall’assemblea. Nel concreto il collegio sindacale aveva beneficiato di un incremento del proprio compenso sulla base di un, in realtà contestato, riferimento alle tariffe professionali contenuto nella originaria delibera assembleare. Tale circostanza avrebbe costituito adempimento al disposto dell’articolo 2402 del Codice Civile, che onera l’assemblea della determinazione del compenso dell’organo di controllo, per tutta la durata del suo incarico, ove lo statuto non lo precisi. La Corte d’appello di Milano respinge le ragioni di difesa dei sindaci, che proprio al fine di salvaguardare la loro condizione di indipendenza e terzietà avrebbero dovuto pretendere che l’assemblea assumesse specifica delibera di rideterminazione dei loro compensi. Dalla lettura della sentenza non si desume l’inadeguatezza in senso assoluto del riferimento alle tariffe professionali, cosicchè la delibera ben avrebbe potuto ancorarvi la determinazione dei compensi, a patto però che vi trovassero adeguato dettaglio le modalità di calcolo, anche per successivi adeguamenti. Non rileva, sul punto, il fatto che l’assemblea o l’organo amministrativo abbiano indirettamente preso atto dell’aumento, approvando documenti che riferissero al maggior compenso come la relazione sulla remunerazione prevista dall’articolo 123-ter Tuif, richiedendosi invece precisa, puntuale ed esplicita presa di posizione, che lo stesso collegio sindacale deve pretendere. Al contrario, il collegio sindacale che in presenza di elementi di incertezza sui contenuti della delibera o sulla relativa concreta applicazione, provveda autonomamente ad adeguare i propri compensi, non potrà dedurre dal comportamento inerte o ricettivo della società l’adempimento alle previsioni dell’articolo 2402 del Codice Civile. La condotta dei sindaci, per non essere contraddistinta da colpa, dovrà invece prevedere il ricorso a tutti i poteri che la legge riconosce loro, chiedendo precisazioni all’organo amministrativo o che sia posta all’ordine del giorno dell’assemblea la precisazione della misura del proprio compenso. In difetto, la determinazione autonoma costituisce violazione colposa dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle legge e dello statuto, suscettibile di generare in capo ai sindaci la responsabilità corrispondente al danno causato, specie in condizione di crisi aziendale e conseguente accesso ad uno degli strumenti di relativa soluzione.