Astratta meritevolezza del Trust, strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale

Il trust – istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. “trustee”) o ad una società professionale (cd. “trust company”) – sarebbe sempre da considerarsi astrattamente meritevole di tutela nel nostro Ordinamento.

E’ l’elemento di novità contenuto nella sentenza n. 9637 del 19 aprile 2018 con cui la Suprema Corte di Cassazione conferma quanto asserito da tempo da autorevole dottrina, proseguendo il processo di “metabolizzazione” nel nostro ordinamento del trust che si sta sempre più affermando come valido strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale, non solo per le imprese ma anche per le famiglie.

Seppur utilizzando per il trust il termine “contratto”, anziché “negozio”, in tale sentenza la Suprema Corte censura la sentenza del Giudice d’Appello, che – dopo aver rilevato che il conferimento in trust ha natura di atto a titolo gratuito la cui funzione è quella di costituire un patrimonio separato – ha poi aggiunto che il trust, non essendo un contratto tipico, deve essere valutato, ai sensi dell’art. 1322 c.c., al fine di stabilire se corrisponda o meno ad una finalità meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico interno.

La Suprema Corte afferma, invece, che il trust è un istituto di per sé meritevole di tutela (e, quindi, un istituto “tipico” del nostro ordinamento)  in quanto la valutazione di tale meritevolezza è “stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore” nel corso del recepimento della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 attraverso la legge 16 ottobre 1989, n. 364; riconoscendo piena validità alla Convenzione dell’Aja, quindi, il legislatore italiano “ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all’istituto” del trust “per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio” di meritevolezza di tutela prescritto dall’art. 1322 c.c..

La citata sentenza ha, inoltre, confermato alcuni recenti orientamenti (Cass. 3.8.2017 n. 19376): la natura di atto gratuito, ai fini dell’azione revocatoria, dell’assoggettamento di determinati beni al vincolo derivante da un trust e il principio che i beneficiari del trust, che non siano titolari di diritti attuali, non sono legittimati passivi nè litisconsorti necessari nell’azione revocatoria, mentre lo è, insieme al debitore, il trustee, in quanto unico soggetto di riferimento per i rapporti con i terzi.