21 Ottobre 2019: Termine di versamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica

Entro il prossimo 21.10.2019 scade il termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre (luglio, agosto e settembre).

Ricordiamo che l’imposta di bollo del valore di 2,00 Euro va obbligatoriamente applicata e versata per le fatture/note di debito/note di credito che, anche solo parzialmente, comprendono un importo superiore a 77,47 euro relativo alle operazioni di seguito elencate:

  • Fuori campo Iva (artt. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72 e artt. Da 7-bis a 7-septies DPR 633/72);
  • Escluse ex art. 15 DPR 633/72; in particolare come riportato dall’articolo in questione:
    • “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
    • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata” (ricordiamo che la normativa in questo punto fa riferimento ai cosiddetti sconti in natura);
    • “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
    • l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  • Esenti art. 10 DPR 633/72 (prestazioni mediche, provvigioni assicurative, affitti immobili esenti iva, ecc.);
  • Servizi internazionali non connessi agli scambi internazionali di beni, cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lettera c) DPR 633/1972, ovvero le fatture emesse a esportatori abituali su loro dichiarazioni d’intento; sono invece esenti da bollo le cessioni all’esportazione e le cessioni o prestazioni intracomunitarie;
  • Operazioni effettuate da soggetti in regime dei minimi o dei forfettari.

Nei suddetti casi di assoggettamento ad imposta di bollo è bene ricordarsi in fase di compilazione ed emissione della fattura/nota di variazione elettronica di compilare il campo “Dati Bollo” con l’importo di 2,00 euro.

Ricordiamo che per i professionisti che emettono avvisi di parcella, nonostante la non valenza fiscale del documento, è comunque buona prassi, qualora si intenda addebitare l’imposta di bollo al cliente, farlo già nell’avviso.

Il pagamento dell‘imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre deve avvenire entro il 20 del mese successivo al trimestre tramite il servizio presente nell’area riservata del proprio fisconline che permette la valorizzazione dell’importo dovuto e il successivo addebito in conto corrente o, a scelta del cliente, mediante predisposizione del modello F24 da pagare.

L’imminente  scadenza inerente al versamento dell’imposta di bollo cade il 20 Ottobre 2019 e slitta al  21 ottobre 2019 (il 20 Ottobre è domenica).

Entro il 21 Ottobre dovrà essere versato l’importo dell’imposta di bollo calcolata, all’interno dell’apposita area del proprio fisconline, dall’Agenzia delle Entrate sulla base del numero di fatture transitate nel sistema di interscambio nella finestra temporale dal 01.07.2019 al 30.09.2019.

Il contribuente può scegliere di scaricare il modello F24 reso disponibile  dall’Agenzia delle Entrate nell’apposita area riservata e pagarlo con le solite modalità oppure decidere di impostare il servizio dell’Agenzia in modo tale che provveda all’addebito sul conto corrente.

Regime sanzionatorio

In caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente è soggetto ad una sanzione che va dal 100 al 500 per cento di quanto dovuto oltre  alla corresponsione dell’importo dovuto a titolo di imposta di bollo.