Il delicato ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa alla luce delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili (Parte I

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Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa di un concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito

 

In due precedenti contributi abbiamo approfondito una parte delle indicazioni fornite nel documento predisposto lo scorso mese di giugno dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per quanto attiene la fase di accettazione dell’incarico da parte del precommissario giudiziale, la possibilità, da parte del Tribunale, di prevedere la nomina di più di un commissario oltre che le funzioni del precommissario giudiziale.

Nel presente articolo, prendendo sempre spunto dal documento predisposto dal  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approfondiamo alcuni aspetti inerenti le informazioni periodiche che devono essere predisposte dalla società ricorrente, sotto il controllo vigile del Commissario Giudiziale, oltre che la cause di decadenza di quest’ultimo.

Nella fase prenotativa della procedura di concordato, particolare rilevanza assume proprio la vigilanza da parte del Commissario Giudiziale circa l’osservanza degli obblighi informativi periodici disposti dal Tribunale con il decreto che fissa il termine per integrare la domanda ai sensi dell’art. 161, comma 8, L.F., che dovranno essere assolti dal debitore.

Gli obblighi informativi previsti dalla Legge Fallimentare in capo alla società ricorrente, riguardano principalmente:

1) la predisposizione di una sintesi delle attività svolte successivamente al deposito del ricorso, propedeutiche al deposito della proposta e del piano; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta di fornire agli organi della procedura un’informativa circa (i) la nomina dell’attestatore e  dei periti estimatori, (ii) la tipologia di concordato che si sta predisponendo, (iii) la possibilità di sottoscrivere un accordo di ristrutturazione del debito, anziché un concordato. Bisognerà pertanto fornire tutte quelle informazioni utili al fine di dimostrare che l’attività svolta dalla società ricorrente è idonea alla predisposizione della proposta e del piano;

2) l’illustrazione della situazione finanziaria dell’impresa che dovrà essere pubblicata entro il giorno seguente nel registro delle imprese a cura del Cancelliere; si tratta pertanto di una relazione in cui sono forniti i dati relativi ai saldi dei conti correnti bancari, della cassa all’inizio del periodo, le entrate e le uscite della gestione tipica e di quella non operativa, i saldi dei conti correnti bancari e della cassa alla fine del periodo, fermo restando che alcuni Tribunali (correttamente secondo il pensiero dello scrivente) richiedono anche la predisposizione di una situazione patrimoniale e/o in un conto economico di periodo.

Sarà invece compito del Tribunale definire la periodicità con cui devono essere fornite tali informazioni da parte della società ricorrente; è prassi dei Tribunali richiedere un’informativa mensile, sebbene un diverso termine, tendenzialmente più breve, potrà essere fissato dal Tribunale, in considerazione delle dimensioni e della complessità dell’impresa.

La Legge Fallimentare, prevedendo una periodicità degli obblighi informativi, permette al Tribunale (i) un costante monitoraggio della situazione economica e finanziaria del debitore, così da evitare un eventuale utilizzo fraudolento del concordato preventivo da parte dello stesso e (ii) un continuo aggiornamento dell’evoluzione aziendale; pertanto sarà compito del Commissario giudiziale nominato controllare il rispetto dei termini di presentazione delle informative richieste, la correttezza dei contenuti (anche attraverso l’analisi delle scritture contabili), la completezza delle relazioni e delle situazioni presentate in funzione delle prescrizioni fissate nel decreto dall’organo giurisdizionale.

In caso di violazione degli obblighi informativi, troverà applicazione l’art. 162, commi 2 e 3, L.F., con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità della domanda ed eventuale attivazione del procedimento per la dichiarazione di fallimento del debitore.

Il Commissario Giudiziale, nell’ambito delle proprie funzioni, potrà essere revocato, restando comunque legittimati a tale incombenza il Giudice Delegato ovvero il Tribunale; il potere di revoca del Tribunale non è comunque del tutto discrezionale, essendo attivabile (in virtù del rimando all’art. 37 effettuato dall’art. 165 L.F.) solo in presenza di violazioni di legge quali un inadempimento oppure una violazione di obblighi imposti allo stesso Commissario Giudiziale dalla legge o da provvedimenti giudiziari e mai per semplici ragioni di opportunità.

L’obbligo di motivazione ha lo scopo di consentire al Commissario Giudiziale il reclamo avverso il decreto, da proporsi dinnanzi alla Corte d’appello; pertanto il provvedimento di revoca sarà provvisoriamente esecutivo, dal momento che il reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento di revoca. In ogni caso la presenza di una revoca, non è l’unico caso in cui si renda necessaria la sostituzione del commissario giudiziale; si pensi alle ipotesi si sopraggiunta interdizione, inabilitazione, incompatibilità ovvero di perdita dei requisiti necessari per la nomina.

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