Enrico Comparotto sul Sole 24 Ore – Le riforme al processo esecutivo introdotte dal D.L. 2 maggio 2016 n.

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Nell’ambito di una serie di interventi a sostegno delle imprese, il Decreto Legge 2 maggio 2016 n. 59 incide sull’assetto del processo di esecuzione, con il proposito di agevolare la positiva conclusione delle iniziative espropriative e la tempestiva distribuzione del ricavato.

Tra le modifiche di maggior rilievo va senza dubbio segnalata la possibilità, dopo il terzo tentativo di vendita immobiliare, di una drastica diminuzione del prezzo base, che potrà essere ridotto fino al limite della metà, rispetto al precedente. Pur non arrivando agli estremi effetti di una totale liberalizzazione del prezzo, è chiaro che il novellato art. 591 c.p.c. potrebbe aprire la strada a pesanti svalutazioni del patrimonio espropriato.

Significativa la facoltà per i creditori di formulare istanza di assegnazione anche a favore di un terzo, da nominare entro 5 giorni dal provvedimento di assegnazione (artt. 588 e 590-bis c.p.c.), che sembra concepita su misura per quelle banche che si siano strutturate per affidare la gestione del patrimonio immobiliare a società di riferimento.

Nell’ottica di una più immediata redistribuzione del ricavato, è stato poi introdotto l’obbligo di procedere alla formazione di piani di riparto anche parziali, entro trenta giorni dal versamento del prezzo (art. 596 c.p.c.).

In linea con il leit motiv che permea l’intero decreto, il Legislatore si è poi preoccupato di introdurre o rafforzare una serie di canali informativi che consentano ai creditori un più attento controllo degli sviluppi delle procedure esecutive, così garantendo lo stesso flusso di notizie che, in ambito concorsuale, sono veicolate attraverso i rapporti riepilogativi semestrali depositati dal curatore o dal liquidatore giudiziale.

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