Accertamento della capacità reddituale e patrimoniale delle parti per la quantificazione dell’assegno di Mantenime

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Al convegno tenutosi il 31.5.2017, organizzato dall’AIAF Veneto, ho illustrato la questione dell’accesso al database dell’Anagrafe Tributaria analizzando l’iter che ha portato all’interessante sentenza del TAR VENETO, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 61.

Il Tar ha accolto il ricorso di un coniuge che, al fine di provare la reale capacità economica dell’altro coniuge nell’ambito di un procedimento di separazione, aveva richiesto, sentendosi opporre diniego, all’Agenzia delle Entrate di accedere alle comunicazioni inviate dagli operatori finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 D.P.R. 605/1973.

Tale normativa, così come modificata dal D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, ha previsto l’obbligo per ogni operatore finanziario di comunicazione in una apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei Rapporti Finanziari, dell’esistenza e relativa natura dei rapporti finanziari intrattenuti con qualsiasi soggetto.

Prendendo le distanze dalla posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate di Verona e dalla Direzione Regionale Veneto, la Sezione Prima del Tar Veneto ha osservato che non possono essere di ostacolo al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/1990, al di fuori dei casi espressamente indicati dall’art. 24 di detta legge, esigenze di riservatezza, legate anche ai dati sensibili, ove la conoscenza degli atti serva al richiedente per tutelare la propria posizione soggettiva.

L’unica effettiva condizione per l’accesso è, secondo il Tar, che il richiedente motivi la propria istanza di accesso dimostrando di essere titolare di un interesse personale attuale alla conoscenza degli atti richiesti.

Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2472 del 14 maggio 2014, il Tar precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, il D.P.R. 605/1973 non prevede affatto che, una volta riversate nell’archivio dei rapporti Finanziari, le relative informazioni possano essere utilizzate unicamente dall’Amministrazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi a precisare che si tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l’azione di contrasto all’evasione fiscale, senza affermare nulla in tema alla loro ostensibilità e dell’eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto a cui gli atti afferiscono.

Osserva il Consiglio di Stato, nella citata sentenza, che il comma 7 dell’art. 24 Legge n. 241/1990 prevede che: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, per cui occorre effettuare un attento bilanciamento di interessi tra il diritto che si intende tutelare con la visione o l’accesso al documento amministrativo e il diritto alla riservatezza dei terzi.

L’interesse del coniuge, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio si presenta sicuramente qualificato e la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare (soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa) prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge.

In conclusione il Tar autorizza la presa visione della richiesta documentazione riconoscendo espressamente il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata.

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